
Ancora una sentenza che riguarda gli autovelox non omologati: stavolta la Cassazione ravvisa i reati di frode e falso
La delicata questione degli autovelox non omologati ma soltanto approvati, circostanza che in base alle norme vigenti (e a un’ormai storica sentenza della Cassazione) li rende di fatto illegittimi, si arricchisce di un ulteriore capitolo a seguito di una nuova ordinanza della Suprema Corte che ha confermato il sequestro preventivo di numerosi dispositivi di controllo elettronico della velocità in tutta Italia, accusando il produttore che li aveva distribuiti dei reati di frode in pubbliche forniture e falso per induzione. Questa nuova pronuncia segna un altro punto a favore degli automobilisti multati da un autovelox, qualora decidano di fare ricorso. E mettono spalle al muro i Comuni che hanno acquistato o noleggiato dispositivi non omologati.
AUTOVELOX SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PREVENTIVO
La vicenda riguarda il sequestro, avvenuto alcuni mesi fa per ordine di un Giudice, di alcuni autovelox T-Exspeed v 2.0 attivi su varie strade d’Italia. Gli accertamenti giudiziari avevano infatti permesso di verificare sia la mancata omologazione che l’assenza del prototipo del sistema di rilevamento, elementi indispensabili per accertare la legittimità delle violazioni rilevate dagli autovelox di proprietà di società private che vengono dati in noleggio a enti locali, con il rischio concreto di un danno erariale nel caso di ricorso da parte di utenti.
GLI AUTOVELOX DEVONO ESSERE OMOLOGATI
Con la sentenza n. 10365 emessa il 14 marzo 2025 in quinta sezione penale, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del produttore, avendo trovato conferma che mentre i contratti di noleggio con Comuni e Province parlavano di apparecchi ‘omologati’ dal MIT, i dispositivi forniti risultavano solo ‘approvati’ dalla Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti. E questo nonostante l’articolo 142 comma 6 del CdS indichi chiaramente che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate“.
PERCHÉ SI PARLA DI FRODE E DI FALSO PER INDUZIONE
Secondo la Cassazione, l’imprenditore, fornendo autovelox solo ‘approvati’ e non ‘omologati’ come da contratto, avrebbe quindi commesso una frode (art. 356 C.p., punito con la reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a 1.032 €). Avrebbe, cioè, consegnato ai Comuni una cosa diversa, per qualità e funzionalità, da quella pattuita. E non solo: presentando gli apparecchi come conformi quando non lo erano, avrebbe indotto in errore le pubbliche amministrazioni, configurando il reato di falso per induzione.
Inutili dunque le rimostranze del produttore dei dispositivi T-Exspeed v 2.0 che ha cercato invano di appellarsi al fatto che la giurisprudenza, in passato, era stata incerta sulla questione dell’omologazione. Ammesso che fosse realmente così, per gli Ermellini il dubbio avrebbe dovuto portare a essere ancora più cauti, non incoraggiando alla distribuzione di dispositivi potenzialmente non a norma.