
Il caso degli autovelox non omologati: ecco la prima multa annullata dopo l'ormai storica sentenza della Cassazione. Sarà la prima di una lunga serie?
Arriva da Lecce la prima sentenza che richiama la recente e ormai storica pronuncia della Corte di Cassazione sulla obbligatorietà dell’omologazione degli autovelox e di tutti gli altri apparecchi di rilevazione della velocità. A dimostrazione che senza un rapido intervento legislativo ci sarà una pioggia di ricorsi e tutti con altissime possibilità di essere accolti (e non a caso la Polizia locale di Pordenone ha spento gli autovelox proprio per evitare questo). Nel caso specifico, il Giudice di Pace del capoluogo salentino ha annullato la multa a carico di un automobilista, erogata tramite autovelox, proprio perché lo stesso è risultato non omologato, citando espressamente la pronuncia della Cassazione.
MULTA ANNULLATA PER AUTOVELOX NON OMOLOGATO
In particolare, il Giudice di Pace di Lecce ha accolto il ricorso proposto da un automobilista sanzionato dall’autovelox installato dal Comune di Cavallino sulla strada provinciale Maglie – Lecce. Il difensore del ricorrente aveva eccepito, tra l’altro, anche la mancata omologazione dell’apparecchio di rilevazione richiamando a tal fine la recente pronuncia con cui la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10505/24 del 18 aprile 2024, ha chiarito che ai sensi dell’art. 142 comma 6 del Codice della Strada, affinché lo strumento di rilevazione della velocità sia utilizzato correttamente, occorre che lo stesso sia non solo approvato, come nel caso di quello utilizzato dall’Amministrazione di Cavallino, ma anche omologato.
GDP DI LECCE RICHIAMA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE PER ANNULLARE LA MULTA
Come anticipato, il Giudice di Pace di Lecce ha accolto tale motivo di ricorso, annullando la multa, stabilendo tra l’altro, che “nel caso di specie, il dispositivo Photored F17 Dr è provvisto di sola approvazione, ma non di omologazione. Non essendo stata raggiunta la prova certa di tale procedura necessaria ai fini del suo funzionamento, il verbale impugnato risulta mancante della fondatezza essenziale per essere legittimo e valido in quanto la precisione millimetrica è tutta da riscontrare alla luce della tolleranza del 5% che nasconde dubbi in termini di accuratezza, precisione ed esattezza dell’accertamento“.
MULTA AUTOVELOX: UNA SENTENZA DALLE CONSEGUENZE MOLTO IMPORTANTI
Il GdP ha quindi osservato che la Cassazione, con l’ormai celebre sentenza che per sua stessa ammissione può produrre ( e sta già producendo) conseguenze operative molto importanti per gli organi di Polizia stradale, ha affermato che l’esecuzione di tali verifiche periodiche deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.
Il Giudice ha inoltre rilevato anche l’assenza, nel caso in questione, di idonea segnalazione dello strumento di rilevazione, ben visibile, necessaria sia per evitare l’effetto ‘sorpresa’ con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa.