Occhio al bollo auto: pagare in ritardo non è mai una buona idea perché comporta l'applicazione di interessi e sanzioni, fino alla radiazione del veicolo
Attenzione al bollo auto: pagare in ritardo non è mai una buona idea perché espone il trasgressore al versamento di sanzioni e interessi, che possono anche essere molto pesanti a seconda del ritardo accumulato, al momento di regolarizzare la sua posizione. Ma non solo: in base all’articolo 96 del Codice della Strada, il mancato pagamento del bollo auto per 3 anni consecutivi comporta, se non si provvede a sanare la situazione entro 30 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, la radiazione del veicolo con cancellazione d’ufficio dall’Archivio nazionale dei veicoli e dal PRA. Il provvedimento di radiazione è definitivo (e in ogni caso l’automobilista è chiamato a coprire il debito fiscale), mentre se non si è ancora giunti a questo punto c’è ancora la possibilità di rimediare al mancato versamento di uno o più bolli pagando oltre i termini, vediamo come.
Aggiornamento del 27 maggio 2024 con diverse precisazioni sulle conseguenze in caso di pagamento in ritardo del bollo auto.
BOLLO AUTO NON PAGATO: SANZIONI E INTERESSI
La radiazione del veicolo è solo il provvedimento più estremo in caso di bollo auto non pagato, ma senza arrivare a tanto il proprietario inadempiente è comunque soggetto a ulteriori aggravi. Infatti, se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all’importo originario devono aggiungersi le sanzioni e gli interessi fissati per legge.
- sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento;
- una sanzione pari all’1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento;
- sanzione pari all’1,67%, se il versamento avviene dal 30° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio);
- sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il 90° giorno ma non oltre 1 anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo).
A queste sanzioni occorre sempre aggiungere gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella ‘Periodo di vigenza interessi legali’ (la vedete in basso).
BOLLO AUTO: PAGARE IN RITARDO DOPO 1 ANNO
Che succede, invece, se non si provvede a sanare la posizione dopo 1 anno? La legge n. 157 del 19 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali (incluso il bollo auto) i termini del ravvedimento operoso oltre l’anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Pertanto, per effetto dell’estensione del ravvedimento operoso, a partire dal 25 dicembre 2019 per chi paga in ritardo il bollo auto è dovuta:
- una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale);
- una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre 2 anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale).
Anche a queste sanzioni vanno aggiunti gli interessi legali giornalieri come riportati nella tabella ‘Periodo di vigenza interessi legali’ (qui in basso).
BOLLO AUTO: PAGARE IN RITARDO TRASCORSO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
- Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
- Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, in questa misura:
Fino al 30 giugno 2003: 2,5%.
Dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2009: 1,375%.
Dal 1° gennaio 2010: 1%.
I medesimi interessi e sanzioni devono applicarsi anche nel caso di pagamento insufficiente del bollo auto, calcolandoli sulla quota non versata.