Cassazione: multa col rosso valida anche se apparecchio non tarato Nuova ordinanza della Corte di Cassazione: la multa per il passaggio col rosso è valida anche se l'apparecchio di rilevazione non era tarato

Cassazione: multa col rosso valida anche se apparecchio non tarato

Nuova ordinanza della Corte di Cassazione: la multa per il passaggio col rosso è valida anche se l'apparecchio di rilevazione non era tarato

5 Agosto 2020 - 04:08

Con l’ordinanza n. 16064 del 28 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che la multa per attraversamento col semaforo rosso è valida anche se l’infrazione è stata rilevata con un apparecchio non tarato. Attraverso questa nuova sentenza la Suprema Corte ha confermato quanto già ribadito con altre pronunce simili e in particolare con la 10458/2019, secondo cui in caso di passaggio con il rosso la multa è legittima anche senza omologazione dell’apparecchio T-Red.

CASSAZIONE: MULTA PER PASSAGGIO CON IL ROSSO E APPARECCHIO NON TARATO

Entrando nel dettaglio della sentenza, la Cassazione, nel respingere il ricorso contro una sanzione elevata per attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso (art. 41 comma 11 e art. 146 comma 3 CdS), ha ricordato infatti che in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, la normativa vigente non richiede in alcun modo che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato abbia ricevuto un controllo preventivo e costante durante l’uso (taratura). Anzi, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino concretamente accertati e provati il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.

L’OBBLIGO DI REVISIONE È SOLO PER GLI AUTOVELOX

La Cassazione ha inoltre precisato che per l’evento in questione non è pertinente l’ormai celebre decisione della Corte Costituzionale n. 113/2015 (le multe con l’autovelox si annullano se l’apparecchio non è revisionato), perché riguarda le sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazione dei limiti di velocità. E di conseguenza non può essere citata come valido argomento per sostenere la sussistenza dell’obbligo di sottoporre a taratura anche gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione. Tra l’altro nel processo verbale di accertamento risultava già che l’apparecchio rilevatore era stato debitamente omologato, e che in base all’articolo 201 comma 1-bis lettera b) e 1-ter l’infrazione in oggetto non richiedeva la contestazione immediata.

Cassazione multa col rosso

MULTA SEMAFORO ROSSO: IL DIFETTO DELL’APPARECCHIO SI DEVE DIMOSTRARE

Come prova della violazione deve quindi considerarsi più che sufficiente il contenuto del verbale di contestazione, che costituisce documento validante delle circostanze constatate in remoto dall’agente accertatore. Infatti il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza. Come detto, l’unica maniera per contestare le risultanze della strumentazione elettronica sta nel dimostrare il difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto.

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