Novità nel Codice della Strada circa la confisca del veicolo: per la Corte Costituzionale l’articolo 224-ter comma 6 è illegittimo, ecco le motivazioni
Con la sentenza n. 75 del 24 aprile 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 6 dell’articolo 224-ter del Codice della Strada, disponendo che non si può procedere alla confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza se la ‘messa alla prova’ del trasgressore si è conclusa con esito positivo. Più precisamente la Consulta ha ‘cassato’ la parte dell’articolo in cui si prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
ISTITUTO GIURIDICO DELLA ‘MESSA ALLA PROVA’
Prima di passare alle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale spieghiamo brevemente cosa si intende per ‘messa alla prova’. Si tratta di una disciplina giuridica introdotta nel 2014 e regolata dall’articolo 168-bis e seguenti del Codice Penale, secondo cui in alcuni procedimenti penali l’imputato può chiedere la sospensione del processo impegnandosi in cambio a svolgere un lavoro socialmente utile per la collettività oppure a risarcire il danno eventualmente cagionato. In pratica l’imputato si ‘mette alla prova’ per dimostrare di aver capito la lezione, barattando la condanna con un servizio utile per la società o con il risarcimento del danno. Nel corso dello svolgimento della messa alla prova il procedimento penale risulta sospeso, e il buon esito (ossia se l’imputato ha svolto il suo lavoro diligentemente) determina l’estinzione del reato per cui si stava procedendo.
CODICE DELLA STRADA: CONFISCA DEL VEICOLO E MESSA ALLA PROVA
Tutto chiaro quindi, se non fosse che prima dell’intervento della Corte Costituzionale l’estinzione del reato per esito positivo della messa in prova non riguardava le sanzioni accessorie. Di conseguenza un soggetto sottoposto per esempio a procedimento per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, richiedendo la messa alla prova poteva evitare la condanna ma non la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Questo perché, proprio ai sensi dell’art. 224-ter comma 6 del Codice della Strada, dichiarato adesso illegittimo, “il prefetto […] verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 (sequestro e confisca del veicolo, ndr) e 214 (fermo amministrativo, ndr), in quanto compatibili”.
MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Tuttavia quanto disposto dall’articolo, si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, “è manifestamente irragionevole se paragonato alle opposte conseguenze che derivano dal positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che invece determina la revoca giudiziale della confisca. E ciò nonostante la messa alla prova costituisca una misura più articolata e impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale”.
CORTE COSTITUZIONALE: LA CONFISCA DEL VEICOLO È IRRAGIONEVOLE SE RAPPORTATA ALLE FINALITÀ DELLA MESSA ALLA PROVA
La questione sottoposta alla Consulta era stata sollevata dal Tribunale di Bergamo, chiamato a giudicare il ricorso di un soggetto che, fermato alla guida in stato di ebbrezza, aveva positivamente concluso il periodo di messa alla prova. A quel punto, ottenuta sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, aveva chiesto la restituzione del veicolo sequestrato. Il prefetto di Bergamo invece ne aveva ordinato la confisca. Decisione successivamente confermata dal Giudice di Pace. La Corte Costituzionale ha invece ribaltato il tavolo, precisando che “in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, la possibilità che il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato risultava privato sin dal momento del sequestro) risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla finalità e alla disciplina dell’istituto”.
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