I principali provvedimenti del Decreto Infrastrutture 2021: sanzione raddoppiata per la sosta selvaggia sugli stalli dei disabili e introduzione degli stalli rosa
Il Governo Draghi ha approvato il Decreto Infrastrutture 2021 che, tra le altre cose, prevede anche alcune modifiche al Codice della Strada, come l’introduzione degli ‘stalli rosa’ dedicati alle donne in gravidanza e l’inasprimento delle sanzioni per chi occupa abusivamente i parcheggi riservati ai disabili. Scopriamo nel dettaglio le principali misure del Dl Infrastrutture.
Aggiornamento del 13 settembre 2021 con l’elenco di tutte le modifiche del decreto Infrastrutture nell’ambito della circolazione e dei trasporti.
IL DL INFRASTRUTTURE 2021 “MIGLIORA LA SICUREZZA”, DICE IL MINISTRO
Il decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021 contenente “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale” è entrato in vigore l’11 settembre 2021, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si attende adesso la conversione in legge, prevista improrogabilmente entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU. Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha spiegato che si tratta di un provvedimento coerente con la nuova visione del Ministero e le strategie del Governo, in quanto semplifica le procedure per gli investimenti nelle infrastrutture, migliora la sicurezza e il funzionamento dei trasporti e tutela maggiormente i diritti alla mobilità delle persone disabili e delle donne in gravidanza.
DECRETO INFRASTRUTTURE 2021: LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Ecco tutte modifiche al Codice della Strada adottate con il Decreto Infrastrutture 2021 (in neretto le parti modificate):
– Articolo 7 comma 1 lettera d):
Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa“;
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18 metri.
– Articolo 61 comma 2-bis (nuovo):
Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 metri su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
[…] se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi […].
Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.
La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa.
– Articolo 158 comma 4-bis (nuovo):
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli (l’art. 158 comma 2 lettera g riguarda il divieto negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli).
– Articolo 158 comma 5:
Anche chi viola il divieto di sosta nelle aree pedonali urbane vede aumentare la sanzione amministrativa, che passa a una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli.
Chiunque usufruisce delle strutture per agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, senza avere l’autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 672.
– Articolo 188 comma 5:
Chiunque usa delle strutture per agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
– Articolo 188-bis (nuovo):
Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Previsti inoltri incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita nelle strisce blu alle persone con disabilità, munite di contrassegno, nel caso lo stallo riservato risulti occupato (modifica dell’articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
Modificato anche l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 24 novembre 2001 per risolvere l’annosa questione relativa all’uso della targa prova (maggiori dettagli qui).
DECRETO INFRASTRUTTURE 2021: ALTRI PROVVEDIMENTI
Oltre alle modifiche al Codice della Strada il Decreto Infrastrutture 2021 prevede interventi per tutte le tipologie di trasporto. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in considerazione dell’andamento della pandemia di Covid-19 e della ripresa delle attività lavorative e didattiche, il testo del provvedimento dispone che le Regioni possano utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per erogare servizi aggiuntivi, anche per potenziare i controlli sulla corretta applicazione delle linee guida recentemente emanate. Inoltre, allo scopo di agevolare gli investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio, il decreto prevede un’attività di ricognizione e censimento da parte del MIMS delle infrastrutture statali sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali e autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche. Mentre per altre infrastrutture la ricognizione sarà eseguita dagli enti territoriali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti.