Divieto di sosta temporaneo: paghi la multa anche se non c'era quando hai parcheggiato

Divieto di sosta temporaneo: paghi la multa anche se non c'era quando hai parcheggiato Lasci l'auto su una strada senza divieti

Lasci l'auto su una strada senza divieti, arriva il divieto di sosta temporaneo e prendi la multa. Per la Cassazione devi pagare

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25 Marzo 2015 - 08:03

Con sentenza 5663 del 20 marzo 2015, la Cassazione si occupa di un caso molto particolare, che riguarda la multa per divieto di sosta temporaneo. Nel 2006, è infatti successo che un automobilista abbia lasciato la macchina parcheggiata su una strada dove non vigeva nessun divieto. Tornato diversi giorni dopo, ha trovato sul parabrezza un verbale per mancata osservanza del divieto di sosta temporaneo, e ha fatto ricorso al giudice di pace basandosi su una tesi precisa: se nel momento in cui ho parcheggiato l'auto ero in regola, la multa che mi hanno appioppato non è regolare, in quanto non potevo sapere che nelle ore successive avrebbero messo il divieto di sosta temporaneo. Ma il ricorrente ha perso sia in primo sia in secondo grado, e anche davanti alla Cassazione.

IL PRINCIPIO DELLA CASSAZIONE – Secondo gli ermellini, il divieto di sosta temporaneo vincola anche per chi ha parcheggiato l'auto nei giorni precedenti, quando ancora il divieto non c'era. Per una ragione semplice: l'automobilista ha l'onere di verificare che la sosta nell'area sia consentita anche nei giorni successivi. Saltuariamente, ma deve farlo: grosso modo, una volta ogni due giorni. Infatti, la legge stabilisce il termine minimo di 48 ore tra l'installazione della segnaletica del divieto e l'entrata in vigore della prescrizione di non parcheggiare. Il gestore della strada, installando il cartello temporaneo, sa bene che diventerà valido solo scaduto il preavviso di due giorni. Si può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati: lo stabilisce l'articolo 6 del Codice della strada, lettera f), quarto comma.

GLI OBBLIGHI DEL GESTORE – Comunque, anche il gestore della strada ha obblighi da rispettare in materia: il segnale deve essere ben visibile e non collocato a ridosso dei marciapiedi poggiato per terra e senza ancoraggi. Deve trovarsi all'inizio della strada dove insiste il divieto, dove l'automobilista è tenuto a controllare i cartelli di obbligo e divieti. In più, sulla segnalazione devono essere riportati esattamente la data e l'orario di inizio e fine del divieto, così come anche lo spazio interessato da tale nuova e temporanea regolamentazione. La sentenza 15413 del 14 gennaio 2010 emessa dal giudice di pace di Taranto dice inoltre: “Non è da ritenere sufficiente che i segnali mobili siano ancorati al terreno con idonei pesi, ma detti segnali, seppure mobili e provvisori, devono quantomeno essere fissati al suolo con bulloni ancorati nel manto stradale, onde evitare il facile spostamento, che spesso notoriamente avviene. Inoltre, se nell'ambito dell'apposizione vengono a trovarsi delle autovetture già in sosta, deve essere cura della polizia municipale curare la ricerca dei proprietari interessati e invitare gli stessi alla rimozione”.

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