Le ganasce fiscali sono il risultato di un debito non pagato che impediscono l’utilizzo dell’auto. Ma come fare a toglierle?
Se le ganasce fiscali non sono un incubo per gli automobilisti poco ci manca. Si tratta dell’atto formale del provvedimento di fermo amministrativo dell’auto. In termini pratici significa l’impossibilità di utilizzare il veicolo. Ecco quindi che diventa importante non solo sapere cosa sono le ganasce fiscali. Ma anche quali sono i motivi per cui il proprietario dell’auto potrebbe subire una misura di questo tipo. E soprattutto come fare a toglierle.
COSA SONO LE GANASCE FISCALI E QUANDO SCATTANO
Le ganasce fiscali sono dunque il provvedimento di fermo amministrativo dell’auto emanato dall’Agenzia delle entrate. La misura scatta in caso di mancata regolarizzazione di un debito da parte del contribuente e viene annotata nel Pubblico registro automobilistico. Ad esempio per una multa non pagata o per il bollo auto non corrisposto. Considerando che si tratta di un provvedimento drastico che incide in maniera diretta sull’uso del mezzo, le Entrate lo adottano solo al termine di un iter ben preciso. Più esattamente, solo se tutti i tentativi di sollecito del pagamento sono andati a vuoto e solo se il proprietario dell’auto ha già ricevuto la cartella esattoriale, notifica il preavviso del fermo. Quest’ultimo è un vero e proprio ultimatum con cui l’Agenzia delle entrate assegna al contribuente 30 giorni di tempo per passare alla cassa. In caso di assenza, si materializzano le ganasce fiscali. Ricordiamo che l’Agenzia di Via XX Settembre agisce su mandato dell’ente creditore, sia esso il Comune (nel caso di una multa, ad esempio) o la Regione (per il bollo auto).
GANASCE FISCALI: COSA SUCCEDE SE SI GUIDA L’AUTO CON FERMO AMMINISTRATIVO
Il provvedimento di fermo amministrativo dell’auto resta in vigore per tutto il tempo di permanenza del debito. Solo quando il proprietario del mezzo versa quanto dovuto, con tanto di sanzioni e interessi per via del ritardo accumulato, si accende il semaforo verde alla libera circolazione. Ma cosa succede se il contribuente forza la mano e guida l’auto con fermo amministrativo? Va incontro a una sanzione di 1.988 euro.
COME FARE A TOGLIERE LE GANASCE FISCALI
Ci sono due modi per togliere le ganasce fiscali. Il primo è quello più logico e immediato ed è saldare il debito all’origine della misura del fermo amministrativo. Il secondo è presentare ricorso contestando eventuali vizi formali commessi dalla pubblica amministrazione. Al di là delle ragioni che hanno spinto ad avviare la procedura di recupero del credito, i fatti ci raccontano che gli errori materiali sono sempre dietro l’angolo. Pensiamo ad esempio alle tempistiche del bollo auto. A differenza di altre imposte, il tempo di riscossione da parte delle Regioni è di 3 anni anziché dei più consueti 5. Significa che al termine del triennio, la pubblica amministrazione non può pretendere il pagamento ovvero non può chiedere l’applicazione delle ganasce fiscali e né l’invio di una cartella esattoriale. A meno che non abbia recapitato un sollecito per la regolarizzazione che interrompe i tempi della prescrizione.
GANASCE FISCALI: QUANDO FARE RICORSO
Quello della prescrizione anticipata dei termini per il pagamento del bollo auto è solo uno dei vizi formali in cui può inciampare la pubblica amministrazione e per cui fare ricorso. Come anticipato, entro 30 giorni dalle ganasce fiscali, il proprietario dell’auto deve ricevere a casa una raccomandata contenente il preavviso del fermo. Se non arriva o se viene recapitato troppo tardi, la misura non può essere applicata. A proposito del bollo auto (o di una multa), se il contribuente ha già pagato quanto dovuto, l’Agenzia delle entrate richiede al Pra la cancellazione del fermo. E senza spese a carico dell’automobilista. Un caso particolare è la vendita dell’auto prima che scattino le ganasce fiscali. In questa situazione le Entrate sono chiamate ad annullare la misura del fermo amministrativo senza spese per il nuovo proprietario del veicolo.
A CHI FARE RICORSO CONTRO LE GANASCE FISCALI?
Se il proprietario dell’auto scopre un vizio di forma nel provvedimento di fermo amministrativo per via di una multa mai pagata, a chi deve presentare ricorso? Al prefetto o giudice di pace del luogo dove risiede inviando una raccomandata con avviso di ricevimento. L’opposizione è contro l’Agenzia delle entrate, non contro il comune. Ma se c’è di mezzo un bollo auto, deve proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale in prima istanza e alla Commissione tributaria regionale in seconda battuta. Se anche il secondo grado di giudizio è sfavorevole, resta solo il ricorso per Cassazione.