Guida dopo aver assunto droghe: la circolare per i controlli

Guida dopo aver assunto droghe: la circolare per i controlli

Guida dopo l'assunzione di stupefacenti: affinché ci sia reato, occorre provare che la sostanza sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo

14 Aprile 2025 - 15:30

A quattro mesi dall’entrata in vigore della nuova legge che ha modificato gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, disponendo che adesso c’è reato solo per il fatto di essersi messi alla guida dopo aver assunto droghe, senza la necessità di essere in uno stato di alterazione psico-fisica o di mostrarlo, il ministero dell’Interno e il ministero della Salute hanno emanato l’attesa circolare con le procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di “drogato”. La procedura, molto dettagliata, contiene un elemento importantissimo che di fatto archivia sul nascere il ‘manifesto salviniano’ ben rappresentato dalla celebre frase “Lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente“, proprio a evidenziare il fatto che basta l’assunzione di stupefacenti per finire nei guai, anche senza nessun sintomo. Secondo la circolare di Viminale e MinSalute, invece, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida.

GUIDA DOPO AVER ASSUNTO STUPEFACENTI: IL RISCHIO SANZIONI ANCHE MOLTO TEMPO DOPO

Questo aspetto è fondamentale. Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, con la modifica dell’articolo 187 relativo alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, erano state sollevate diverse perplessità perché la norma non specifica nessuna soglia quantitativa e temporale: in pratica, visto che leggerissime tracce di molti stupefacenti (ma anche di medicinali, come per esempio gli ansiolitici) possono restare nell’organismo anche a distanza di diversi giorni, c’è il rischio di punire (molto duramente) persone che hanno assunto sostanze perfino una settimana prima e che, oggettivamente, non rappresentano più alcun pericolo per la sicurezza stradale.

MINISTERI INTERNO E SALUTE: DEV’ESSERCI CORRELAZIONE TEMPORALE TRA ASSUNZIONE E GUIDA

La circolare 11 aprile 2025 del ministero dell’Interno e del ministero della Salute (scarica qui la versione integrale in PDF) dovrebbe tuttavia aver risolto questa stortura. Il documento individua infatti l’elemento caratterizzante la nuova fattispecie incriminatrice nella locuzione “dopo aver assunto”, costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo. In pratica la norma richiede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità a guidare.

L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, come detto, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali, al contrario delle urine, la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida.

Nel sangue e nella saliva, infatti, la maggior parte delle sostanze stupefacenti è rilevabile solo per alcune ore, a
seconda dell’emivita della singola sostanza. In tale periodo, le sostanze rinvenute sono ancora in grado di esercitare il
loro effetto.

Test salivare polizia

NESSUNA SOGLIA LIMITE SULLA QUANTITÀ DI SOSTANZA

Nessuna novità è stata, invece, introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova formulazione del CdS non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente possa essere considerato ‘positivo’ e, quindi, punibile. Pertanto, per rispondere del reato di guida dopo l’assunzione di droghe è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se in quantità minime.

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