Guida senza patente e danni al passeggero: la Cassazione precisa

Cosa succede in caso di guida senza patente e danni al passeggero che è anche il proprietario del veicolo? La Cassazione precisa con una sentenza ad hoc

19 Giugno 2020 - 02:06

Un uomo affida un veicolo di sua proprietà a un soggetto privo di patente, senza accertarsi se quest’ultimo sia o meno abilitato alla guida, e si accomoda sul mezzo quale terzo trasportato. Il veicolo rimane coinvolto in un incidente anche per colpa della condotta imprudente del guidatore ma il trasportato ha comunque diritto al risarcimento, nonostante la sua azione omissiva, perché la normativa sull’assicurazione della responsabilità civile si limita a fissare una netta distinzione solo tra il conducente e gli altri passeggeri (com’è noto il conducente del veicolo responsabile non è coperto dalla RC auto), disponendo che questi ultimi siano sempre tutelati in caso di sinistro. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25391/18.

GUIDA SENZA PATENTE E RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO CHE AFFIDA IL MEZZO A UN CONDUCENTE NON ABILITATO

Nel procedimento in questione il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento di danni avanzata dal proprietario del veicolo nonché terzo trasportato al momento del sinistro, rilevando che costui non aveva impedito al conducente del mezzo, nel caso specifico un motociclo, di condurlo nonostante la mancanza della patente specifica, riconoscendogli pertanto un concorso di colpa. Decisione confermata anche dalla Corte di Appello, secondo cui il comportamento assunto dall’appellante, proprietario della moto, nell’affidare a un terzo la conduzione del veicolo senza verificare se quest’ultimo fosse abilitato a condurlo, aveva determinato l’inoperatività della garanzia assicurativa, risultando egli coautore della condotta lesiva, e lo scaturirsi del concorso di colpa, per essersi fatto trasportare sul proprio potente motoveicolo da un terzo non provvisto di patente.

IL PROPRIETARIO CHE SALE SUL PROPRIO MEZZO COME PASSEGGERO È ASSIMILATO A TUTTI GLI ALTRI TRASPORTATI

La vicenda è così giunta in Cassazione, che ha ribaltato la decisione, dando ragione al proprietario della moto, poiché in materia di responsabilità da sinistri stradali, “colui che, in possesso di patente di guida, affida una vettura nella propria disponibilità a un soggetto privo della necessaria abilitazione, salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello di un qualsiasi altro trasportato”. In altri termini l’affidamento del veicolo non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale, verificatosi per l’imprudente condotta del guidatore affidatario e nel quale egli ha riportato danni.

Guida senza patente danni al passeggero

DIRITTI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO IN MATERIA DI RISARCIMENTO

Gli obiettivi di tutela dell’assicurazione RCA impongono infatti che la posizione giuridica del proprietario del veicolo, che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro non come conducente ma come trasportato, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente. Di conseguenza il proprietario, in quanto passeggero, non può essere escluso dal beneficio del risarcimento.

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