
Guidare dopo aver preso medicine pesanti è punibile come le droghe. La Cassazione non fa distinzione
La quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza 18324/2019, fa chiarezza in tema di guida in stato alterato. Parliamo dell’articolo 187 del Codice della strada: chi si mette al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito. Ci sono l’ammenda di 1.500 euro e l’arresto da sei mesi a un anno. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, che perde 10 punti. Sanzione di 3.000 euro se il guidatore causa un incidente. Ma cosa si intende per sostanze stupefacenti o psicotrope? Cosa si rischia per la guida sotto l’effetto di farmaci?
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE
Anzitutto, la legge punisce la guida sotto l’effetto di droghe: ecco le sostanze stupefacenti che rappresentano la guida in stato di alterazione psico-fisica. Il test preliminare delle Forze dell’ordine che fermano il guidatore è il drogometro. È un esame non invasivo che uno specifico test con metodo di laboratorio conferma. Permette di accertare, attraverso l’analisi di un tampone salivare, la presenza di sostanze tossiche. Cioè cocaina, oppiacei, cannabinoidi (hashish e marijuana), anfetamine e metanfetamine. Per utilizzare il drogometro, la Polizia ha una “clinica mobile” per la visita, un frigorifero per la conservazione dei test, e un medico per effettuare correttamente i prelievi. Se il drogometro è positivo, ossia se il guidatore era sotto l’effetto di stupefacenti, questi perde la patente per una decina di giorni: seguono ulteriori analisi di laboratorio su altri campioni per la guida sotto l’effetto di farmaci.
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI FARMACI
Ma la Cassazione va oltre e analizza meglio l’articolo 187 del Codice della strada, che parla di guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope per guida in stato di alterazione psico-fisica. Ossia? Medicine pesanti. Il caso in esame riguarda un incidente del 2013: guida sotto l’effetto di farmaci. Il conducente responsabile del sinistro versava in una situazione di palese obnubilamento mentale, come dice il verbale di Polizia. L’uomo, nelle tasche, aveva scatole di medicinali della stessa specie di quelle presenti nell’auto. Gli accertamenti tossicologici in ospedale evidenziavano la presenza di sostanze di ooppiacei. Per via di numerosi interventi chirurgici ortopedici e dei forti dolori a carico dell’apparato osteoarticolare, l’uomo doveva assumere un farmaco composto da codeina e paracetamolo. Avente l’effetto collaterale di incidere (in ragione dell’oppiaceo) sulla capacità di vigilanza. Multa di 1.500 euro (3.000 in caso di incidente), come per guida sotto l’effetto di droghe, e come per guida con oltre 1,5 grammi di alcol ogni litro di sangue.
STATO ALTERATO: RESTA IL PROBLEMA DELLA PREVENZIONE
Comunque, il Codice della strada rende difficile fare prevenzione in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica C’è il problema della prova: occorre dimostrare che il guidatore fosse drogato nel momento in cui la Polizia lo ferma. Per la dimostrazione, ci sono gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici: operazione non facile. Ecco perché diversi guidatori positivi al drogatest subiscono la multa, ma poi alla fine riescono a non pagarla.