Guida sotto stupefacenti: tutte le falle della nuova legge

Guida sotto stupefacenti: tutte le falle della nuova legge

Guida sotto stupefacenti: le modifiche introdotte dalla riforma del Codice della Strada presentano delle falle che ne riducono l'efficacia

23 Gennaio 2025 - 17:45

Una delle maggiori novità introdotte dalla recente riforma del Codice della Strada riguarda la guida sotto stupefacenti con la discussa cancellazione del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo. In altri termini, il nuovo CdS ha soppresso al comma 1 dell’art. 187 la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica” presente nella vecchia formulazione della legge, cosicché il reato è diventato di guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti. Rispetto a prima, quindi, c’è reato per il solo fatto di essersi messi alla guida dopo aver assunto droghe, senza la necessità di essere in uno “stato di alterazione psico-fisica” o di mostrarlo. In teoria questa modifica ha senso perché rende più semplici i controlli e contribuisce a togliere dalla strada dei conducenti potenzialmente pericolosi. In pratica assai meno perché la legge contiene diverse falle che ne riducono l’efficacia, oltre a esporla a probabili ricorsi.

GUIDA SOTTO SUPEFACENTI: MANCA UNA LISTA DELLE SOSTANZE

Sull’argomento ha pubblicato delle esaustive riflessioni l’Ing. Stefano Guarnieri dell’associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, esperto e studioso di sicurezza stradale, che sulla rivista Il Centauro dell’ASAPS ha individuato quattro criticità della nuova normativa sulla guida sotto stupefacenti.

La prima riguarda l’assenza di una chiara lista di quali siano le sostanze stupefacenti e psicotrope non permesse alla guida. È vero, sottolinea Guarnieri, che queste non erano indicate neanche in precedenza, ma la presenza dello stato di alterazione rendeva l’applicazione più circoscritta. Si potrebbe usare il Testo unico sugli stupefacenti che però indica quattro tabelle con più di 800 principi attivi. Insomma una vera e propria ‘giungla’, trattandosi peraltro di una lista non certo pensata per gli effetti delle sostanze alla guida e per il relativo controllo.

DROGA ALLA GUIDA: BISOGNEREBBE STABILIRE DEI LIVELLI SOGLIA

La seconda criticità del nuovo articolo 187 CdS concerne i livelli soglia per le sostanze che non sono indicati da nessuna parte, né si fa riferimento a tale determinazione in nessun ulteriore decreto. Le benzodiazepine, ad esempio, sono un ansiolitico molto diffuso (pare che in Italia lo assumano milioni di persone). Sono giustamente incompatibili con la guida, ma avendo una durata d’azione di 5-10 ore, chi prende una dose di benzodiazepina oggi dovrebbe poter guidare il giorno successivo. Tuttavia, se non si specifica nessuna soglia, potrebbe accadere che dopo 24 ore risultino ancora delle tracce di benzodiazepina nel sangue (o addirittura dopo giorni nelle urine), rischiando di essere incolpati del reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti con tutte le conseguenze, anche penali, del caso.

Test salivare polizia

TUTTI I PUNTI DEBOLI DEI TEST SALIVARI

In relazione al terzo punto critico, Guarneri ricorda che nel testo di legge si fa riferimento come primo accertamento a ‘campioni salivari‘ poi passati a laboratori certificati per fare esami tossicologici analitici. I test salivari sono sicuramente uno strumento utile ma non certo privo di punti deboli: infatti non sono disponibili per tutti i tipi di sostanze e possono occasionalmente produrre falsi positivi a causa di interazioni con farmaci o altre sostanze. Significa che per confermare un risultato positivo che abbia valore legale certo, potrebbero non essere sufficienti. Inoltre, dalla legge si presuppone che il test venga inviato ad un laboratorio. In questo caso, ovviamente, occorrerà lavorare in catena di custodia con un doppio campione che però per sua natura, difficilmente potrà avere esattamente lo stesso fluido salivare, creando delle possibili criticità.

In conclusione, è facile prevedere che i test salivari diventeranno oggetto di frequenti ricorsi. Per la cronaca anche l’associazione dei consumatori Altroconsumo ha espresso forti perplessità sui test antidroga, chiedendo ai ministeri competenti maggiore chiarezza normativa.

GUIDA SOTTO SUPEFACENTI: OMICIDIO STRADALE SOLO CON STATO D’ALTERAZIONE 

Infine, la quarta e ultima criticità della nuova legge sulla droga al volante riguarda un aspetto molto delicato. Probabilmente non tutti sanno che a seguito della modifica dell’art. 187 CdS, anche la legge sull’omicidio stradale e quella sulle lesioni stradali sono state cambiate, togliendo dal comma 2 (quello che tratta l’aggravante per chi guida ubriaco e drogato) ogni riferimento all’art. 187 CdS e inserendo la frase “in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”. La qual cosa ha creato, di fatto, una disparità di trattamento fra chi guidando “dopo aver assunto stupefacenti” viene fermato per un controllo e chi guidando “dopo aver assunto stupefacenti” uccide una persona in un omicidio stradale. Con la disparità che va incredibilmente a favore di chi uccide.

Questo, in pratica, cosa comporta? Ad esempio, se un guidatore viene fermato e al test antidroga risulta positivo alla cocaina, anche senza mostrare alcuna alterazione psicofisica, con la nuova formulazione dell’art. 187 CdS  è sanzionato con una multa da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente di guida da uno a due anni, oltre a subire l’arresto da 6 mesi a un anno.

Ma se lo stesso guidatore prima di essere fermato dalla Polizia investe e uccide una persona sulle strisce pedonali, e dal successivo test risulta positivo alla cocaina ma sempre senza mostrare alterazione psicofisica, non è più soggetto all’aggravante che prevede una pena da 8 a 12 anni. Questo perché adesso l’art. 589-bis del Codice penale (omicidio stradale) per far scattare l’aggravante per chi guida drogato richiede espressamente la dimostrazione di uno “stato di alterazione psicofisica”. Senza la quale il guidatore se la cava con la pena minima da 2 a 7 anni.

Clicca qui se vuoi approfondire le riflessioni dell’Ing. Stefano Guarnieri.

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