Cosa succede in caso di incendio di un veicolo parcheggiato in un garage privato, provocato da un problema tecnico del mezzo stesso: i danni li paga la RC auto?
Immaginiamo che si verifichi l’incendio di un veicolo parcheggiato in un garage privato da più di 24 ore. Originato ovviamente non da un atto doloso o da una collisione con un altro mezzo, ma da un problema tecnico del veicolo stesso, come per esempio un cortocircuito elettrico. In questo caso chi paga i danni provocati all’immobile? La garanzia RC auto copre un’eventualità di questo genere? Vediamo cosa ha risposto di recente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
INCENDIO DI UN VEICOLO PARCHEGGIATO IN GARAGE: IL CASO SOTTOPOSTO ALLA CORTE EUROPEA
L’organismo europeo è stato chiamato a rispondere di un caso accaduto in Spagna nel 2013. Una vettura in sosta da oltre 24 ore nel garage privato di un immobile ha preso fuoco a causa di un problema al proprio circuito elettrico, provocando un incendio e diversi danni. I proprietari dell’immobile danneggiato hanno ottenuto un risarcimento di circa 44 mila euro dall’assicurazione dello stabile. Quest’ultima però, dopo aver pagato, si è rivolta alla compagnia assicuratrice dell’auto incendiata chiedendo il rimborso delle spese, perché a suo dire l’incendio era stato originato da un ‘fatto relativo alla circolazione’, coperto quindi dalla RC auto del mezzo. La vicenda è poi approdata in tribunale. E dopo un paio di giudizi contrastanti la Corte Suprema spagnola ha deciso di rivolgersi alla C.G.U.E. per un responso definitivo.
LA NOZIONE DI ‘CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI’
La Corte Europea ha deliberato con la sentenza C-100/18 resa nota il 20 giugno 2019. Lo ha fatto basandosi sulla direttiva 2009/103/CE, che riguarda l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Come ben spiega il quotidiano giuridico online studiocataldi.it, la Corte si è soffermata prima di tutto sulla nozione di ‘circolazione dei veicoli’, proprio per capire se il veicolo incendiato stesse ‘circolando’ anche stando fermo. Nozione che tra l’altro non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro dell’UE, ma costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Ebbene, secondo i giudici europei per ‘circolazione dei veicoli’ deve intendersi non soltanto la circolazione stradale su pubblica via. Ma qualunque uso di un veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso. Quindi il fatto che il veicolo coinvolto nell’incendio fosse fermo al verificarsi del sinistro, non esclude che in quel momento l’uso del veicolo rientrasse comunque nella sua funzione di mezzo di trasporto. E, di conseguenza, nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’.
PRECISAZIONI SU STAZIONAMENTO DEL VEICOLO
Non risulta neppure determinante che il motore del veicolo in oggetto risultasse acceso o spento. “Lo stazionamento e il periodo di immobilizzazione del veicolo”, ha spiegato la Corte di Giustizia Europea, “sono delle fasi naturali e necessarie che costituiscono parte integrante dell’utilizzo di quest’ultimo come mezzo di trasporto”. Allo stesso modo la Corte ha giudicato del tutto ininfluente che il sinistro fosse derivato da un incendio causato dal circuito elettrico del veicolo, dato che non è necessario distinguere la componente del mezzo all’origine dell’evento dannoso.
RC AUTO COPRE I DANNI ACCIDENTALI PROVOCATI DA UN VEICOLO FERMO
Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, la risposta è sicuramente affermativa. L’assicurazione RC auto copre i danni provocati all’immobile dall’incendio di un veicolo parcheggiato in un garage privato, originato da un problema tecnico del mezzo stesso. Questo perché la circostanza rientra a pieno titolo nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’ ai sensi della direttiva sull’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli. Cliccando sul tasto in basso Scarica PDF potrete scaricare il comunicato stampa sulla sentenza diramato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.