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Le multe devono essere firmate?

Le multe stradali devono essere firmate dall'agente che ha accertato l'infrazione, pena la nullità del verbale? La normativa in questione è molto chiara

31 Luglio 2020 - 10:07

Le multe stradali devono essere per forza firmate dall’agente che ha compilato il verbale, pena la nullità della sanzione? Com’è noto il verbale di una multa che manca di elementi essenziali o che riporta informazioni sbagliate può essere annullato con ricorso al prefetto o al giudice di pace. Ad esempio l’erronea indicazione delle generalità del conducente o la mancata esposizione dei fatti possono portare alla cancellazione della multa. E la firma dell’agente accertatore, invece, può essere ritenuta un dato essenziale? Soffermiamoci un attimo su questo aspetto.

QUANDO LE MULTE DEVONO ESSERE FIRMATE

Il verbale di una sanzione del Codice della Strada è un atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta. Dal punto di vista giuridico, quindi, vige l’obbligo di firma dell’agente accertatore, mentre risulta ininfluente quella del trasgressore. Ma attenzione: la firma dell’agente accertatore (di norma un agente della polizia locale o della polstrada) sul verbale è necessaria solo in caso di contestazione immediata dell’infrazione. Infatti se il verbale viene redatto con sistemi informatici automatizzati per la notifica all’indirizzo del trasgressore (entro 90 giorni dall’accertamento), la firma dell’agente è irrilevante perché basta l’indicazione a stampa del nominativo o l’eventuale numero di matricola.

VALIDITÀ DELLA MULTA SENZA LA FIRMA DEGLI AGENTI

Cosa che del resto ha chiarito la Corte di Cassazione a più riprese, ribadendo che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d’accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio. Pertanto la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi del tutto legittima (inutile fare ricorso), sempre che il verbale stesso risulti redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati.

Le multe devono essere firmate

OBBLIGHI DELL’ORGANO ACCERTATORE

Oltre al nominativo o al numero di matricola dell’agente che ha rilevato l’infrazione, sul verbale prestampato dev’esserci anche il nome del rappresentante dell’ufficio dell’organo accertatore (polizia locale, polizia stradale, ecc.). Oppure, in sua vece, del soggetto responsabile dell’immissione dati nel sistema informatico. Nei casi di contestazione non immediata la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.

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