
La multa in zona traffico limitato: quanto costa e come evitarla leggendo bene la segnaletica prevista per le ZTL in città
Le zone a traffico limitato o, più brevemente ZTL, vengono definite dall’art. 3 comma 54 del Codice della Strada “aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati a orari prestabiliti o a particolari categorie di utenti e di veicoli“. Possono esserci ZTL permanenti con divieto generalizzato a tutte le categorie di veicoli, ZTL variabili nel tempo (per esempio attive solo in alcuni giorni o a determinati orari) e ZTL con divieto di accesso solo per alcune categorie di veicoli. Ovviamente chi entra in una ZTL senza averne il permesso è soggetto una sanzione. Vediamo a quanto ammonta la multa nella zona a traffico limitato.
Aggiornamento del 19 marzo 2025 con informazioni sulle zone a traffico limitato e sull’ammontare della multa per chi trasgredisce il divieto di accesso, anche alla luce delle novità recentemente introdotte dal Codice della Strada.
ZONE A TRAFFICO LIMITATO: COME SONO REGOLATE
Nel Codice della Strada l’articolo che più di altri si occupa di zone a traffico limitato è il 7 (commi 9, 9-bis, 10, 11 e 14), che regola la circolazione nei centri abitati. Nel dettaglio si specifica che:
- i Comuni, con deliberazione della giunta (o, in caso di urgenza, ordinanza del sindaco), possono provvedere a delimitare aree pedonali e zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
- i Comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle ZTL, anche al pagamento di una somma di denaro;
- nel delimitare le ZTL i Comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida;
- le ZTL devono essere indicate mediante appositi segnali;
- nell’ambito delle ZTL e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica, i Comuni hanno facoltà di riservare superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
ZONA A TRAFFICO LIMITATO: SEGNALETICA
La segnaletica di una zona a traffico limitato dev’essere di ‘preavviso’, ossia deve indicare l’approssimarsi della ZTL, e di ‘varco’, che deve segnalare invece l’ingresso.
I segnali di preavviso di una ZTL non sono espressamente previsti nel regolamento del CdS e pertanto per essi ci si deve ricondurre, per analogia, ai segnali verticali di preavviso di intersezione urbana, inserendo, nella direzione non consentita a tutti, la freccia e il simbolo ZTL della costituito dal disco del divieto di transito con la dicitura ‘zona traffico limitato’. Come nell’esempio qui in basso.
Invece, ai fini di una corretta percezione dei varchi di ingresso nella ZTL dev’essere valutata l’opportunità di tracciare la relativa segnaletica orizzontale, replicando quella verticale. Per quanto riguarda la composizione del segnale verticale di varco, è necessario che siano presenti:
- il simbolo ZTL;
- un pannello integrativo con il periodo e/o i giorni di vigenza e/o la fascia oraria di divieto della ZTL;
- un pannello integrativo riportante limitazioni, deroghe ed eccezioni;
- il pannello integrativo con la dicitura ‘controllo elettronico ZTL’;
- un pannello riportante la dicitura ‘per informazioni’ seguita dal simbolo del telefono e dal numero telefonico. Numero a cui devono rivolgersi i soggetti che il Comune intende autorizzare all’accesso, anche temporaneamente, per le eventuali prenotazioni. Ecco un esempio:
Nel caso di ZTL variabile con controllo elettronico, in aggiunta dev’essere installato, sopra il segnale di varco, un pannello a messaggio variabile per segnalare con maggiore incisività la vigenza o meno della disciplina della ZTL, riportante le seguenti diciture:
- ZTL ATTIVA (di colore rosso) quando è vigente il divieto;
- ZTL NON ATTIVA (di colore verde) quando non è vigente il divieto.
Se le dimensioni del pannello lo consentano, dovrebbe più correttamente essere riportato anche l’orario di inizio e fine della ZTL (p.es. ZTL NON ATTIVA FINO ALLE 16:00).
Dev’essere infine installato il segnale di FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO, in modo autonomo e posizionato a destra di ogni varco in uscita della ZTL
MULTA ZONA TRAFFICO LIMITATO: A QUANTO AMMONTA
La violazione del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 332 euro. L’articolo 198 comma 2-bis CdS, introdotto dalla recente modifica del Codice della Strada, precisa tuttavia che in caso di più violazioni delle medesime limitazioni imposte dall’ente proprietario della strada (p.es. un Comune che stabilisce una zona a traffico limitato nel centro città), accertate da remoto senza contestazione immediata nella stessa Ztl, area pedonale urbana o sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o divieto, si applica un’unica sanzione per ciascun giorno di calendario. In altre parole, se nell’arco delle 24 ore si commettono più infrazioni nella medesima Ztl, senza contestazione immediata (cioè rilevate esclusivamente da telecamere), viene comminata un’unica multa.
Un’altra novità riguarda le violazioni dell’accesso nelle Ztl, che beneficiano adesso di una franchigia collegata ai
tempi di permanenza (articolo 198 comma 2-ter CdS): è stata infatti introdotta una finestra di esenzione da sanzioni (tolleranza) del 10% se l’utente si trattiene in Ztl oltre il tempo autorizzato. Ad esempio, pagando un ticket giornaliero (24 ore), la tolleranza consente di uscire dalla Ztl fino a 2 ore e 24 minuti dopo la sua scadenza. Se invece il ticket è valido 1 ora (60 minuti), la tolleranza è di 6 minuti. Oltre la soglia del 10% scattano le normali sanzioni, calcolate come abbiamo visto prima su periodi di 24 ore.
Il comma 2-ter dell’art. 198 CdS specifica inoltre che gli accertamenti a distanza per controllare la corretta fruizione delle Ztl possono effettuarsi solo in condizioni di regolare circolazione. Significa che se dovessero verificarsi rallentamenti per eventi eccezionali e straordinari (come incidenti, avarie e lavori) che determinino l’involontaria
permanenza in Ztl oltre il tempo consentito, non si applicheranno multe.