Le modifiche del nuovo CdS sulle multe Ztl: maggiore tolleranza per chi resta oltre il tempo autorizzato e una sola sanzione per più ingressi in 24 ore
Maggiore tolleranza per chi circola nelle Ztl fuori tempo massimo o senza autorizzazione e un freno alle multe se si commettono più infrazioni nella medesima zona a traffico limitato. Le norme modificate dal Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre 2024 sono più indulgenti sulle violazioni commesse nelle Ztl, specie se commesse per probabile distrazione o per aver sforato di pochi minuti il tempo di permanenza consentito nella zona limitata. Scopriamo nel dettaglio le novità sulle multe Ztl.
MULTE ZTL: UNA SOLA SANZIONE NEL CASO DI PIÙ INFRAZIONI IN 24 ORE
La legge n. 177/2024 che ha parzialmente riformato il Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, prevede innanzitutto (art. 198 comma 2-bis CdS) che in caso di più violazioni delle medesime limitazioni imposte dall’ente proprietario della strada (p.es. un Comune che stabilisce una zona a traffico limitato nel centro città), accertate da remoto senza contestazione immediata nella stessa Ztl, area pedonale urbana o sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o divieto, si applica un’unica sanzione per ciascun giorno di calendario.
In altre parole, se nell’arco delle 24 ore si commettono più infrazioni nella medesima Ztl, senza contestazione immediata (cioè rilevate esclusivamente da telecamere), viene comminata un’unica multa.
MULTA ZTL: TOLLERANZA DEL 10% PER CHI RESTA OLTRE IL TEMPO AUTORIZZATO
Un’altra novità riguarda le violazioni dell’accesso nelle Ztl, che beneficiano adesso di una franchigia collegata ai
tempi di permanenza (articolo 198 comma 2-ter CdS): viene infatti introdotta una finestra di esenzione da sanzioni (tolleranza) del 10% se l’utente si trattiene in Ztl oltre il tempo autorizzato. Ad esempio, pagando un ticket giornaliero (24 ore), la tolleranza consente di uscire dalla Ztl fino a 2 ore e 24 minuti dopo la sua scadenza. Se invece il ticket è valido 1 ora (60 minuti), la tolleranza è di 6 minuti. Oltre la soglia del 10% scattano le normali sanzioni, calcolate come abbiamo visto prima su periodi di 24 ore.
Il comma 2-ter dell’art. 198 CdS specifica inoltre che gli accertamenti a distanza per controllare la corretta fruizione delle Ztl possono effettuarsi solo in condizioni di regolare circolazione. Significa che se dovessero verificarsi rallentamenti per eventi eccezionali e straordinari (come incidenti, avarie e lavori) che determinino l’involontaria
permanenza in Ztl oltre il tempo consentito, non si applicheranno multe.
ZTL E NUOVO CODICE DELLA STRADA: ALTRE NOVITÀ
Riportiamo infine due novità del nuovo Codice della Strada sulle zone a traffico limitato che sono passate un po’ sotto silenzio ma che sono abbastanza importanti:
- la prima riguarda la possibilità, da parte di regioni, province autonome ed enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, di istituire Ztl anche fuori dai centri abitati, in particolare in prossimità di siti Unesco (articolo 6 comma 1-sexies CdS), al fine di tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico. In questi casi, le Ztl saranno temporanee (massimo 5 mesi) e finalizzate a soddisfare esigenze straordinarie (come eventi climatici estremi o flussi turistici di massa);
- la seconda, invece, rimanda a un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro 60 giorni (termine non perentorio) dalla data di entrata in vigore della legge 177/2024, le modalità per permettere l’accesso agevolato dei veicoli di interesse storico e collezionistico nelle aree soggette alle limitazioni della circolazione. Un provvedimento, questo, preso sulla scia della recente vicenda delle auto storiche a Roma.