Importante sentenza della Corte Costituzionale a favore del servizio NCC: è illegittimo l’obbligo di rientrare in sede dopo ogni corsa. Esulta anche Uber
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 56 depositata il 26 marzo 2020, ha segnato un punto a favore del servizio di NCC dichiarando illegittimo l’obbligo di rientrare in rimessa dopo ogni corsa. Si trattava, questo, di uno dei punti più controversi e contestati del Decreto Legge 135/2018 (Decreto Semplificazioni) che nel regolare, tra le altre cose, l’attività del noleggio con conducente aveva imposto alcune limitazioni per differenziarlo dal servizio di taxi, finendo però per favorire quest’ultimo. Così la pensava qualche mese fa l’AGCOM e così si è espressa oggi la Consulta, aprendo adesso a nuovi scenari nel panorama del servizio di trasporto pubblico non di linea (di cui fanno appunto parte taxi e NCC). In attesa ovviamente di tornare a una vita normale una volta finita, si spera presto, l’emergenza Coronavirus.
NCC, ILLEGITTIMO L’OBBLIGO DI RIENTRO IN SEDE: LA SENTENZA DELLA CONSULTA
Nel dettaglio la Corte di Costituzionale ha praticamente ‘cancellato’ l’art. 10 bis comma 4 lettera e) del Dl 135/2018 nella parte in cui prevede che ‘le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente devono effettuarsi presso la rimessa o la sede’ (della società di noleggio), e che ‘l’inizio e il termine di ogni singolo servizio di NCC devono avvenire presso tali rimesse, con ritorno alle stesse’. Nel motivare la sua decisione la Consulta ha spiegato che l’obbligo, per i veicoli che svolgono l’attività di NCC; di rientrare in sede dopo ogni corsa comporta un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore, costretto sempre a compiere ‘a vuoto’ un viaggio di ritorno alla rimessa.
CORTE COSTITUZIONALE: PER IL SERVIZIO NCC MISURE SPROPORZIONATE
Inoltre, sempre secondo la Corte, l’obbligo risulta sproporzionato anche rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio di NCC sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere lo stesso superata, senza interferire con il servizio di taxi, grazie alla possibilità, prevista tra l’altro dalla stessa legge, di utilizzare i moderni strumenti tecnologici. In altri termini, il rientro in sede non serve a evitare che i servizi di noleggio con conducente offrano un servizio analogo a quello dei taxi (che come abbiamo visto era lo scopo della legge), visto che per prenotarli si passa comunque attraverso una app o una telefonata al medesimo servizio.
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: SORRIDE UBER
Dichiarando l’illegittimità della norma la Corte Costituzionale ha parzialmente accolto un ricorso della Regione Calabria contro lo Stato, rigettando invece quella parte che riguardava l’attribuzione delle competenze in materia di trasporto pubblico locale (scarica qui il comunicato stampa). Nel frattempo è giunta la reazione di Uber, il vettore che con la sua condotta ‘aggressiva’ aveva provocato anni fa la reazione dei tassisti, inducendo la politica a intervenire in loro soccorso. Dopo una miriade di ricorsi e controricorsi, oggi Uber offre in Italia solo il servizio di NCC, e ha ovviamente accolto con favore la sentenza: “Crediamo che tale decisione rappresenti un primo passo verso la modernizzazione della legge che regola i trasporti privati in Italia. Ci impegniamo a essere un partner di lungo termine delle città italiane e a lavorare con i taxi e gli NCC per costruire insieme il futuro della mobilità”,