Se un pedone viene investito vicino alle strisce per la Cassazione non fa differenza, essendo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle strisce o in prossimità
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, ovviamente se ci sono. E se non ci sono devono dare la precedenza ai conducenti. I pedoni sono comunque tutelati anche se attraversano non proprio sulle strisce ma solo in prossimità: lo ha stabilito la Corte di Cassazione condannando per omicidio colposo l’autista di un autocarro che ha investito un uomo al di fuori delle strisce pedonali.
CONDUCENTE CONDANNATO ANCHE SE IL PEDONE STAVA ATTRAVERSANDO FUORI DALLE STRISCE?
Il conducente, già condannato nei primi due gradi di giudizio, è ricorso alla Suprema Corte negando la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e l’evento, perché a suo parere la vittima era già caduta a terra al momento dell’investimento, e inoltre si trovava al di fuori delle strisce pedonali. Dando perciò luogo a una circostanza imprevista e imprevedibile, anzi un vero e proprio caso fortuito.
PEDONE INVESTITO SULLE STRISCE O VICINO, È LA STESSA COSA
Con la sentenza n. 4738/2021 la Cassazione ha però rigettato l’istanza, in quanto l’investimento del pedone si è verificato in corrispondenza o comunque nell’immediata vicinanza delle strisce pedonali, e pertanto deve ravvisarsi, a carico del conducente dell’autocarro, l’inosservanza della norma di comportamento disposta dall’art. 191, commi 1 e 4 del CdS, secondo cui “quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali”. Sulle strisce o in prossimità delle strisce è dunque la stessa cosa.
MASSIMA PRUDENZA ANCHE IN PROSSIMITÀ DELLE STRISCE PEDONALI
In materia vige infatti il principio per cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza. Diritto che spetta in ogni caso al pedone che attraversa la carreggiata nella zona delle strisce pedonali, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle strisce o in prossimità. A questo proposito la Cassazione ha comunque precisato che “non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro cui opera il diritto di precedenza, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale”.