Apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori: la Corte di Cassazione conferma la necessità del collaudo in Motorizzazione
C’è un po’ di confusione riguardo la regolarità delle pellicole oscuranti sui vetri anteriori (parabrezza e vetri laterali anteriori) e anche il web fornisce risposte contrastanti con articoli che affermano tutto e il contrario di tutto. Serviva effettivamente maggiore chiarezza e l’abbiamo finalmente ottenuta con la più autorevole delle fonti: la Suprema Corte di Cassazione, che tramite la sentenza n. 33230 del 29 novembre 2023 ha ribadito l’obbligo a sottoporre a collaudo in Motorizzazione il veicolo su cui viene applicata una pellicola oscurante sui vetri anteriori, al fine di verificare che essa non riduca nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente.
AUTO CON PELLICOLE OSCURANTI SUI VETRI
Le pellicole oscuranti sono un accessorio tutto sommato utile perché garantiscono più privacy e risparmio energetico, riparano dalla luce, proteggono gli interni dell’auto e migliorano la sicurezza. Ad esempio, d’estate, diminuendo il passaggio del calore dall’esterno mantengono la temperatura dell’abitacolo più bassa e permettono di risparmiare sul condizionatore. Oppure, in caso di rottura dei finestrini e del lunotto, trattengono i frammenti evitando che i passeggeri si feriscano. Tuttavia per motivi di sicurezza sono applicabili solo sui finestrini laterali posteriori e sul lunotto posteriore (a patto che il veicolo abbia gli specchi retrovisori esterni su ambo i lati), mentre sono vietati sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori se interferiscono anche solo parzialmente con la visibilità del guidatore, come da verifica in sede di collaudo. Tale regola è stata appena confermata dalla Cassazione.
PELLICOLE OSCURANTI VETRI ANTERIORI: IL CASO IN QUESTIONE
Nel caso specifico la Corte di Cassazione è intervenuta in merito al ricorso di una società di Trento che era stata multata per violazione dell’articolo 78 del Codice della Strada (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) poiché una delle sue vetture circolava con pellicole oscuranti senza aver aggiornato il libretto. Nel ricorrere la società sosteneva: 1) che il fatto descritto nel verbale (cioè l’apposizione di pellicole oscuranti) non poteva essere riconducibile all’art. 78 CdS, non trattandosi di caratteristiche indicate nella carta di circolazione; 2) che non sussisteva alcuna norma che imponesse in tal caso una revisione al fine di aggiornamento della carta di circolazione; 3) che eventualmente si sarebbe dovuta comminare la sanzione contemplata dall’articolo 71 del Codice della Strada, per avere circolato con veicolo a motore non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento d’esecuzione del CdS.
Una differenza, quest’ultima, non da poco perché l’infrazione dell’art. 78 prevede una salatissima multa di 430 euro + ritiro della carta di circolazione, invece la violazione dell’art. 71 è punita con soli 87 euro.
PELLICOLE OSCURANTI VETRO ANTERIORE: DIRETTIVE EUROPEE E CIRCOLARE ITALIANA
Queste tesi della società ricorrente sono state tutte rigettate dai giudici della Cassazione (com’era peraltro successo nei primi due gradi di giudizio). La Suprema Corte ha infatti richiamato le direttive europee 92/22/CEE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) che vietano espressamente l’apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli. La ratio è chiara: impedire che venga limitato anche solo parzialmente il campo di visibilità del conducente. Tra l’altro si tratta di direttive ‘self-executing’ dell’Unione Europea, che sono quindi immediatamente applicabili anche in Italia senza la necessità di una legge nazionale che le recepisca.
Ciò trova conferma nella circolare della Direzione generale della Motorizzazione n. 1680/M360 dell’8/05/2002, che richiamando proprio le suddette direttive UE specifica al punto 2 che “non è consentita l’applicazione delle pellicole adesive né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati”.
In più, molto importante, l’Appendice V voce C lettera m) del Regolamento d’esecuzione del CdS indica espressamente il ‘campo di visibilità del conducente’ tra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
CASSAZIONE CONFERMA: PER LE PELLICOLE OSCURANTI SUI VETRI ANTERIORI SERVE IL COLLAUDO
Alla luce di ciò, ha concluso la Cassazione, appare evidente che l’apposizione delle pellicole oscuranti sui vetri anteriori costituisca una modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo. Circostanza che ai sensi dell’art. 78 comma 1 CdS comporta la necessità per il proprietario del veicolo di sottoporlo a collaudo presso la Motorizzazione. E qualora questo non accada, la condotta dev’essere sanzionata, appunto, per violazione dell’art. 78 (430 euro + ritiro libretto) e non dell’art. 71.
In definitiva, l’applicazione di pellicole oscuranti incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, il proprietario che le applichi è tenuto a sottoporre il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione.