Portabici per auto: in arrivo un decreto per evitare il collaudo

Portabici per auto: in arrivo un decreto per evitare il collaudo

Risolta la questione dei portabici per auto da gancio traino. Scopri la soluzione adottata per evitare le restrizioni introdotte dal MIT

31 Ottobre 2024 - 16:00

Grazie al buon senso di tutte le parti in causa, è destinata a risolversi nel migliore dei modi la vicenda dei portabici per auto da gancio traino (e dei portasci) che rischiavano di finire ‘fuori legge’ a causa di due discusse circolari del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate nel 2023. Dopo un incontro tenutosi pochi giorni fa tra il MIT, le aziende che producono e distribuiscono portabici e portasci e i rappresentanti di FIAB e Bikeitalia, si è trovata una soluzione per evitare le severe restrizioni introdotte dalle suddette circolari, cancellando tra le altre cose l’obbligo del collaudo in Motorizzazione.

PORTABICI E PORTASCI PER AUTO: I LIMITI INTRODOTTI DALLE CIRCOLARI DEL MIT

Riepiloghiamo brevemente la vicenda: fino all’uscita della circolare MIT n. 25981 del 6 settembre 2023, i portabici da gancio traino regolarmente omologati potevano essere liberamente utilizzati senza particolari limitazioni, non essendoci neppure la necessità della visita di collaudo in Motorizzazione.

La citata circolare recante la “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”, seguita il 12 ottobre 2023 dalla circolare n. 30187 con alcuni chiarimenti, ha però cambiato completamente le carte in tavola, imponendo alle aziende produttrici nuovi limiti dimensionali e ai consumatori il collaudo presso la Motorizzazione Civile, pena l’applicazione di salatissime multe. Leggi questo articolo di FIAB per ulteriori dettagli. Secondo le associazioni di categoria e dei consumatori, la nuova normativa avrebbe comportato un esborso economico valutato tra i 200 e 350 euro per mettersi in regola, senza contare i tempi di attesa.

Sono ovviamente fioccati i ricorsi da parte di costruttori e importatori ma il primo tentativo al TAR è andato male, visto che il Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza per mancanza di danno evidente, perché non era stata ancora sanzionata alcuna vettura. È andata decisamente meglio al Consiglio di Stato, che con le ordinanze n. 196 e 198 ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare delle circolari del MIT, ripristinando temporaneamente la normativa previgente. Questo fino all’agosto scorso, quando una nuova pronuncia del TAR ha superato i rilievi mossi dal Consiglio di Stato, riabilitando le circolari del Ministero. Che però non sono mai tornate operative in attesa di trovare una soluzione che andasse bene per tutti. Soluzione che, a quando pare, è stata trovata.

Portabici gancio traino

PORTABICI PER AUTO DA GANCIO TRAINO: UN DECRETO RIMUOVERÀ LIMITI E RESTRIZIONI

Ne ha data notizia la FIAB, Federazione italiana ambiente e bicicletta, che insieme alle varie parti in causa ha partecipato al percorso di consultazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiarire la questione dei portabici per auto. Ecco cosa si è deciso:

  • i tecnici del MIT si sono impegnati a pubblicare a breve un decreto interministeriale di concerto con il Ministero degli Interni per semplificare la disciplina introdotta dalle note circolari;
  • la nuova norma farà riferimento all’articolo 72 comma 6 del Codice della Strada e stabilirà che per i portabici da montare sul gancio traino che impediscono la visibilità di targa e luci posteriori, in quanto dispositivi supplementari, non saranno necessarie il collaudo presso la Motorizzazione Civile e l’annotazione sulla carta di circolazione. L’utilizzatore dovrà semplicemente avere con sé i documenti forniti dal produttore del portabici che ne dimostrino l’omologazione e certificazione per la circolazione su strada, da esibire in caso di controllo delle forze di polizia;
  • verrà anche eliminato il limite di sagoma previsto non superiore alla larghezza della vettura (retrovisori esclusi): le biciclette potranno sporgere lateralmente di 30 cm per lato, fino a una larghezza massima complessiva di 2,55 metri;
  • infine, non sarà più richiesto lo spegnimento automatico delle luci posteriori della vettura quando si inserisce la spina che alimenta le luci del portabici.

Tutti gli altri portabici posteriori (da portellone e da gancio traino) che non nascondono le luci e la targa dell’autoveicolo restano esclusi da qualsiasi intervento normativo, poiché rientrano nella categoria prevista dall’art. 164 del Codice della Strada che riguarda la sistemazione dei carichi sui veicoli.

L’iter che porterà all’approvazione del decreto interministeriale richiederà orientativamente 45 giorni, si spera quindi di averlo pronto prima delle vacanze di Natale.

Commenta con la tua opinione

X