Nuova conferma dalla Cassazione: chi guida in stato di ebbrezza può essere assolto per "particolare tenuità del fatto" anche se l'alcoltest è positivo
La Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale ha depositato uno sentenza che consolida l’orientamento a favore dell’imputato, nei di guida in stato di ebbrezza meno gravi. Si tratta della sentenza n. 12863/19, che ha confermato l’assoluzione per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131bis c.p., per un automobilista fermato durante un controllo e risultato positivo all’etilometro con 1.03 g/l di alcolemia. Scattato il procedimento ai sensi dell’art. 186, 2 co. lett. b), C.d.S., il Tribunale di Lanusei ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, non emergendo nel caso di specie nessun particolare che rivelasse un grave stato di alterazione, al di fuori di occhi lucidi e alito vinoso. Nonostante il ricorso in Cassazione del P.M. di Lanusei, gli Ermellini confermano quanto deciso dal Tribunale, che ha applicato l’indirizzo dato dalle Sezioni Unite nel 2016.
UBRIACO SOLO PER L’ETILOMETRO
La rilevazione della guida in stato di ebbrezza avviene in due modalità: controlli di routine sulle strade, oppure interventi dopo gli incidenti. Quando la rilevazione si fa a seguito di un incidente, già si parte male, perchè se uno ha provocato un incidente e poi fa registrare un tasso di alcol nel sangue troppo alto, c’è poco da difendere. Ma nel caso in esame si trattò di un controllo di routine: l’auto non andava a zig zag, l’eloquio non era confuso, l’automobilista non aveva altro, secondo il verbale degli agenti, che gli occhi lucidi e l’alito vinoso, cui ovviamente si deve affiancare l’alcoltest positivo, per ben 1.03 g/l, ovvero ebbrezza media, secondo l’art. 186, 2 co. lett b), che prevede sanzioni per chi presenta un alcolemia compresa tra 0.8 e 1.5 g/l. A togliere dai guai l’automobilista è stato però il meccanismo che prevede l’assoluzione quando l’offesa del fatto commesso è talmente lieve che allo Stato conviene non perseguirla. Ai sensi dell’art. 131bis c.p., infatti, il GIP di Lanusei ha assolto l’imputato, che vincerà anche in Cassazione dopo il ricorso di un deluso Pubblico Ministero.
LE SEZIONI UNITE HANNO DETTO: VALUTARE TUTTI GLI ELEMENTI
Gli Ermellini, per giungere alla conferma dell’assoluzione, richiamano i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 13681/16. Questi in particolare delimitano l’applicazione del principio di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, ovvero l’esclusione di determinati fatti astrattamente punibili dal sistema sanzionatorio penale, sia perchè non meritevoli, sia perchè il sistema non può rimanere ingolfato da casi marginali. A questo proposito gli Ermellini ribadiscono che la tenuità dell’offesa deve essere valutata considerando il fatto nel suo complesso e che “non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica“, quindi il fatto va valutato sotto il profilo concreto. La valutazione insomma “richiede l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado di colpevolezza“. Nel caso di specie, non emergendo null’altro che occhi lucidi e alito vinoso, oltre naturalmente all’esito dell’alcoltest, non avendo gli agenti accertatori rilevato “comportamenti di guida inadeguati né difficoltà a parlare né, ancora, incertezze nei movimenti”, bene ha fatto il G.I.P. ad assolvere l’automobilista finito negli ingranaggi del sistema penale per essersi messo alla guida dopo aver bevuto un pochino. La sentenza fa però salve le sanzioni amministrative, eventualmente ancora da scontare (sospensione da sei mesi a un anno e decurtazione di 10 punti).
LA BRECCIA NELLA RIGIDITA’ DEL SISTEMA
Questa pronuncia rappresenta un seguito naturale all’impostazione data dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nel febbraio del 2016 (Cass SSUU civ., sent. 13681/16), per quanto riguarda l’applicazione della scriminante della tenuità al caso della guida in stato di ebbrezza. La giurisprudenza in materia è stata per molti anni rigida, con più pronunce a scapito degli imputati. Con l’ingresso del criterio della particolare tenuità dell’offesa nel nostro ordinamento, avvenuto nel 2015, era inevitabile che si ponesse il problema, visto che la guida in stato di ebbrezza può avere livelli di gravità molto differenti, ed è sanzionata in base a tre scaglioni di alcolemia, nonchè aggravata a seconda di ulteriori circostanze, prima fra tutte quella dell’aver provocato un incidente stradale. Avevamo anticipato la possibilità che la guida in stato di ebbrezza conoscesse una fase sanzionatoria nuova già alla vigilia della sentenza delle SSUU del 2016 (per leggere l’articolo sull’imminente decisione delle Sezioni unite clicca qui). Ora è evidente che si può formare un consolidato indirizzo che porti a una sostanziale depenalizzazione di tutti quei casi in cui l’unico elemento caratterizzante il reato è l’etilometro, in assenza cioè di elementi caratterizzanti un pericolo concreto. Questo peraltro avviene mentre cominciano a fioccare sentenze in cui gli imputati per guida in ebbrezza vengono assolti per mancanza di attendibilità degli etilometri (per leggere un articolo su una recente sentenza, clicca qui). Insomma forse stiamo entrando in una nuova fase della lotta al drunk driving, non più impostata sulla “tolleranza zero”. Il che però sarebbe in contrasto con la tendenza all’inasprimento delle sanzioni collegate alla condotta stradale, vedasi l’introduzione di omicidio e lesioni stradali, dunque potrebbe rivelarsi un fenomeno provvisorio. Staremo a vedere.