Preventivass: l’agente non deve usarlo se l’ha già fatto il cliente L'Ivass chiarisce un aspetto controverso del preventivatore pubblico Preventivass: l’agente non deve usarlo se l'ha già fatto il cliente in autonomia

Preventivass: l’agente non deve usarlo se l’ha già fatto il cliente

L'Ivass chiarisce un aspetto controverso del preventivatore pubblico Preventivass: l’agente non deve usarlo se l'ha già fatto il cliente in autonomia

7 Ottobre 2022 - 09:10

Lo scorso 5 ottobre l’Ivass ha pubblicato un importante chiarimento su Preventivass, il preventivatore pubblico che confronta le offerte RC Auto di tutte le compagnie operanti in Italia e che gli agenti e gli intermediari assicurativi hanno l’obbligo di usare quando sottoscrivono un nuovo contratto, informando il consumatore sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari, ai sensi dell’art. 132-bis del Codice delle assicurazioni private (obbligo peraltro contestatissimo dagli stessi agenti). Ebbene, a questo proposito l’Ivass ha precisato che tale obbligo non sussiste se il consumatore ha già provveduto in autonomia a consultare il preventivatore.

REGOLAMENTO PREVENTIVASS: DUE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO

In particolare l’Ivass ha fornito un’interpretazione definitiva su due disposizioni del regolamento n. 51/2022, quello che disciplina l’uso del preventivatore pubblico, apparentemente in contrasto tra di loro. Si tratta dell’art. 11 comma 1 lettera b), secondo cui gli intermediari “nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto, accedono a Preventivass e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari”. E della lettera a) dello stesso articolo 11, ai sensi della quale gli intermediari “accedono a Preventivass e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente”. In effetti dalle due disposizioni non si capisce con certezza se l’intermediario debba o meno elaborare altri preventivi se ci ha già pensato il consumatore.

PREVENTIVASS: L’ISTITUTO CHIARISCE SULLE INFORMAZIONI DA DARE AI CLIENTI

Nel chiarire la questione l’Ivass ha individuato due possibilità:

– laddove il consumatore abbia già consultato autonomamente il servizio Preventivass e si rivolga, poi, a un intermediario per procedere al perfezionamento del contratto, l’intermediario è dispensato dal dover accedere nuovamente al preventivatore per reperire le offerte delle eventuali altre imprese. Questo perché l’interrogazione del preventivatore effettuata tramite accesso diretto all’applicazione web di Preventivass restituisce l’elenco dei premi offerti da tutte le imprese che esercitano il ramo RC Auto in Italia, relativamente al contratto base, cosicché può dirsi soddisfatta l’esigenza informativa richiesta dal Codice delle assicurazioni. Per le medesime ragioni, una volta che il consumatore abbia esibito all’intermediario il preventivo ottenuto da Preventivass, sarà sufficiente che la dichiarazione di avvenuta ricezione delle informazioni sui premi assicurativi (richiesta sempre dall’art. 11 del regolamento) dia conto di tale circostanza senza necessità di riportare i numeri identificativi dei preventivi emessi dalle imprese di cui l’intermediario è mandatario.

– Laddove invece il consumatore abbia richiesto i preventivi da contratto base non già attraverso l’accesso diretto a Preventivass ma connettendosi al sito internet di una compagnia, ottenendo in tal modo il solo preventivo della compagnia stessa, al consumatore dovrà essere resa informativa circa i preventivi delle eventuali altre compagnie di cui l’intermediario sia mandatario. Ciò in quanto la consultazione effettuata accedendo al servizio per re-indirizzamento dal sito delle compagnie assicurative non restituisce l’elenco completo dei preventivi.

Preventivass

PREVENTIVATORE IVASS: COME DEV’ESSERE LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

In entrambe le ipotesi, quanto alla già citata dichiarazione del cliente con cui comunica di aver correttamente ricevuto le informazioni sui premi assicurativi offerti dalle compagnie, l’Ivass specifica che il regolamento non prevede alcun requisito di forma, pertanto spetta agli intermediari e alle imprese di cui gli stessi sono mandatari individuare le modalità ritenute più idonee ad assolvere l’obbligo, anche per soddisfare eventuali esigenze probatorie nell’ambito delle azioni di nullità. Si ricorda comunque che la dichiarazione del cliente va raccolta e conservata nel solo caso di conclusione del contratto.

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