Il pericolo della RCA auto scaduta: l'aiutino del periodo di comporto e le sanzioni per chi circola senza regolare copertura assicurativa
Cosa succede se si viaggia con la RCA auto scaduta e cos’è il cosiddetto ‘periodo di comporto’? Ogni veicolo a motore, come ben sappiamo, per poter circolare dev’essere coperto da una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Di solito l’assicurazione RC auto è valida per un anno, anche se esistono polizze di durata inferiore, e va rinnovata prima della scadenza per non correre il rischio di subire delle sanzioni. Tuttavia le norme vigenti prevedono un periodo extra che prolunga di 15 giorni la copertura assicurativa dopo la data di scadenza. Maggiori dettagli nelle prossime righe.
RCA AUTO SCADUTA: COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL CONTRATTO
Dopo l’abolizione, nel 2013, del tacito rinnovo per le polizze RCA auto e moto, ogni compagnia assicurativa ha comunque l’obbligo di inviare un promemoria almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, con il preventivo del nuovo contratto e l’attestato di rischio. In questo modo l’assicurato ha tutto il tempo necessario per scegliere se restare con la vecchia compagnia o cambiare assicurazione, magari dopo aver confrontato i preventivi sul comparatore dell’IVASS. La nuova polizza si può sottoscrivere anche prima della scadenza della precedente, ma diventa attiva solo allo spirare del vecchio contratto.
RCA AUTO SCADUTA: IL PERIODO DI COMPORTO
Cosa accade, invece, se l’assicurato lascia scadere la polizza RCA auto senza stipularne una nuova? In questo caso le conseguenze sono molto serie, anche se la legge regala una ‘ciambella di salvataggio’ con il periodo di comporto (o di tolleranza). L’articolo 170-bis del Codice delle Assicurazioni dispone infatti che “l’impresa di assicurazione è tenuta […] a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”. Significa che nei primi 15 giorni dopo la scadenza della polizza auto, la compagnia assicurativa deve garantire una copertura aggiuntiva anche se la polizza non è stata rinnovata. Ma attenzione: tale beneficio scatta solo se la polizza è annuale (sono quindi escluse polizze semestrali, temporanee, ecc.).
Durante i 15 giorni del periodo di comporto l’assicurato è dunque coperto a tutti gli effetti anche in caso di sinistro, e non è soggetto ad alcuna sanzione per l’assicurazione scaduta. Terminati questi 15 giorni non si hanno invece più scuse, e se il proprietario dell’auto o della moto non ha provveduto a rinnovare la polizza RCA, con la stessa compagnia o con un’altra, è considerato ‘fuori legge’ con tutte le conseguenze del caso.
Importante: la norma sul periodo di comporto RCA auto è valida solo per la legislazione italiana e sul nostro territorio. Pertanto se si va all’estero durante i 15 giorni di ‘tolleranza’ bisogna accertarsi che il Paese di destinazione riconosca questo particolare status della polizza, altrimenti è meglio soprassedere (o procedere prima al rinnovo).
POLIZZA RCA: COME VERIFICARE LA SCADENZA
Abbiamo scritto che le compagnie assicurative sono obbligate a inviare un promemoria almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza RCA. Ma per evitare inconvenienti è comunque utile che ognuno conosca la data di scadenza della propria assicurazione auto. In che modo? La data di decorrenza, ossia il momento in cui si attiva la copertura, e la data di scadenza, quando la copertura cessa (e a cui si devono aggiungere i 15 giorni di comporto), sono sempre reperibili sulla polizza vera e propria, che sia cartacea o digitale. Tali informazioni si possono conoscere anche accedendo al servizio online gratuito ‘Verifica copertura assicurativa RCA’ sul Portale dell’Automobilista, selezionando il tipo di veicolo e inserendo la targa. Ci sono inoltre numerose app che effettuano il medesimo servizio.
CIRCOLARE CON LA RCA AUTO SCADUTA: RISCHI E SANZIONI
Chi non rinnova la RCA auto anche al termine dei 15 giorni di comporto e continua lo stesso a circolare (ricordiamo che una vettura è considerata ‘in circolazione’ anche quando è ferma su una strada pubblica o in un’area aperta al pubblico), si assume tutti i rischi del caso, compresa l’applicazione di severe sanzioni.
– In caso di incidente, se il responsabile del sinistro non è assicurato, l’altro conducente viene risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (che però può rivalersi contro il responsabile per le somme erogate); se invece è il danneggiato a non essere assicurato, sarà comunque risarcito dalla compagnia assicurativa del responsabile.
– In caso di semplice controllo, l’art.193 del Codice della Strada prevede che chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione auto è soggetto a una multa da 866 a 3.464 euro e subisce il fermo amministrativo del veicolo fino alla stipula di una polizza RCA per almeno 6 mesi (in mancanza della quale la vettura viene confiscata). La sanzione pecuniaria è raddoppiata, con l’aggiunta della sospensione della patente da 1 a 2 mesi e del fermo amministrativo per 45 giorni, in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione. Viceversa la sanzione è ridotta del 25% se il trasgressore provvede al rinnovo della polizza RC auto entro 30 giorni dalla scadenza (o nei 15 giorni dopo il periodo di comporto), oppure se entro 30 giorni decide di demolire e radiare il veicolo privo di assicurazione.