Risarcimento lesioni lievi e colpo di frusta con la Legge Concorrenza 2017

Risarcimento lesioni lievi e colpo di frusta con la Legge Concorrenza 2017 La Legge Concorrenza è entrata in vigore

La Legge Concorrenza è entrata in vigore, molte novità interessanti sulla Rc Auto, meno sul risarcimento del colpo di frusta e delle lesioni lievi

30 Novembre 2017 - 10:11

Il 4 agosto 2017 è stata emanata la c.d. “Legge concorrenza”, ovvero la L. 124/17, che ha introdotto numerose novità in materia di Rc Auto. Le novità riguardano Le novità riguardano l'utilizzo della scatola nera, la scelta del carrozziere di fiducia, l'utilizzo dei testimoni, il danno biologico di grave entità e di lieve entità. Sotto quest'ultimo aspetto, è interessante vedere se e quali cambiamenti aspettano gli automobilisti che venissero coinvolti in un incidente stradale, almeno sotto il profilo della risarcibilità delle lesioni e del colpo di frusta. La risposta è che nulla è cambiato. Nonostante alcuna dottrina sostenga il contrario (Hazan), il legislatore ha lasciato le cose esattamente come stavano: per farsi risarcire la valutazione dei danni spetta al medico legale, che valuterà certamente se ci siano riscontri obiettivi dei danni, ma senza che la “diagnostica per immagini” (lastre, tac, rmn) diventi una condicio sine qua non del risarcimento.

COLPO DI FRUSTA E LASTRE, UNA STORIA TRAVAGLIATA I risarcimenti delle lesioni lievi condizionano enormemente gli affari dei grandi gruppi assicurativi, perchè la maggior parte degli incidenti stradali comporta questo tipo di danno e quindi di risarcimento. Per chiarirci, tra le lesioni lievi (0-9% di punti di diminuzione dell'integrità psicofisica, o di invalidità permanente), rientra il celeberrimo colpo di frusta, o distorsione del rachide cervicale, o trauma minore del collo, a seconda della laicità o tecnicità della definizione. All'entrata in vigore della celebre Legge 127/12, che subordinò il risarcimento dei colpi di frusta alla sussistenza del triplice requisito del riscontro clinico obiettivo strumentale, la compagnie di assicurazioni, sostenendo che senza lastra non si dovesse risarcire nulla, ebbero un improvviso balzo in avanti degli utili, a nove zeri. Successivamente la legge sul triplice requisito entrò nella realtà fatta di danneggiati, avvocati, medici legali, Giudici di Pace, studiosi, e ne uscì completamente ridimensionato (per un approfondimento sulla risarcibilità dei colpi di frusta nell'evoluzione giurisprudenziale leggi qui). Infatti, dopo un laboriosissimo cammino, si giunse infine alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 18773 del 2016 (per un commento a questa sentenza, leggi qui)che statuì che la valutazione del danno ai fini risarcitori va fatta mediante l'utilizzo di “criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi.”. Insomma, il danno c'è se i medici legali lo riscontrano, utilizzando tutto ciò che la medicina legale mette a disposizione. Non si poteva addivenire ad altro esito, senza trasformare il legislatore i medico legale, o senza immettere una franchigia arbitraria a danno di tutti quei casi in cui, per un motivo o per un altro, non fosse possibile produrre una prova radiologica del danno.

LA L.124/17 E LA MODIFICA DELL'ART. 139 DEL CODICE ASSICURAZIONI Visto che la “Legge concorrenza” è intervenuta a riscrivere l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, che contiene la definizione sull'accertamento necessario per la risarcibilità delle lesioni lievi, ci si deve chiedere se e cosa cambi, con l'entrata in vigore di questa legge, per le migliaia di tamponati, e non solo, che riportano lesioni lievi nell'incidente stradale causato da altri. La risposta è: nulla. Il comma n.19 dell'unico articolo della legge, introducendo la nuova formulazione dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, inserisce questo periodo al secondo capoverso del comma 2: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.” Il legislatore sceglie, come anche in altri ambiti di questa “mini riforma”, di recepire quanto già raggiunto dalla più autorevole giurisprudenza. Sarebbe bastato inserire virgole, congiunzioni o altri artifici per portare il significato del triplice requisito in altre direzioni. Invece, ancora una volta, si lascia tutto all'interprete, perchè l'accertamento dev'essere clinico strumentale obiettivo, senza che la qualità “strumentale” di esso (che tanto piace alle compagnie assicurative perchè taglia fette gigantesche degli esborsi risarcitori) prevalga su quella “clinica” o su quella “obiettiva”. Quindi, come è giusto che sia, resta la centralità del lavoro dello specialista medico legale, senza che il Legislatore si trasformi in medico, o, peggio, in assicuratore.

NESSUNA FRANCHIGIA SUI COLPI DI FRUSTA La Legge Concorrenza ha avuto un percorso molto laborioso, durato quasi tre anni. Per quel che riguarda la Rc Auto, si nota una diffusa tensione del legislatore al recepimento dell'evoluzione giurisprudenziale. Si pensi per esempio alle disposizioni per l'emanazione della tabella delle macrolesioni (dal 10% in su di invalidità permanente), dopo vari tentativi di approvare valori riduttivi rispetto a quelli utilizzati oggi a livello nazionale (quelli elaborati dall'Osservatorio alla Giustizia del Tribunale di Milano), alla fine si è scelto di ricalcare proprio questi ultimi, con un preciso riferimento della legge alla giurisprudenza. Similmente sono state recepite le decisioni dell'Antitrust sulle clausole limitative della libertà degli assicurati di scegliersi il carrozziere di fiducia. Nella legge infatti si vietano limitazioni di tal genere, inserendo un'apposita previsione nel codice delle assicurazioni. Per questo, pare evidente che la scelta di riprodurre quell'espressione assolutamente inefficace, inserita all'ultimo momento nel “Decreto liberalizzazioni” del 2012, che propone tre caratteristiche dell'accertamento delle lesioni lievi risarcibili che non hanno tra di loro un rapporto nè di continenza, nè di gerarchia, non può che essere una rinuncia del Legislatore a cambiare le cose. Non può che essere una ratifica tacita di quanto hanno laboriosamente costruito gli interpreti nel corso di questi cinque anni, e dunque di quell'arresto giurisprudenziale, la sentenza 18773/16, che ha raccolto gli spunti dei tribunali e li ha cristallizzati in un principio di buon senso, che pone al centro lo specialista medico legale, che con la sua “arte” dovrà riconoscere, di volta in volta, la sussistenza di lesioni e dunque di risarcimenti. Senza automatismi, senza franchigie nascoste per il colpo di frusta. Senza obblighi di dare 0 punti a tutti coloro che hanno riportato la distorsione del rachide, come certe compagnie e certe “scuole di pensiero” della medicina-legale cercano di imporre.

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