Scopri le novità sulla normativa dei seggiolini auto: UNECE R129 o i-Size diventa l'unica dal 1° settembre 2024, ecco cosa cambia per i consumatori
Il 1° settembre 2024 sarà una data importante per la sicurezza dei bambini in auto, anche se l’impatto sui consumatori sarà tutto sommato soft. La vecchia normativa sui seggiolini per auto ECE R44 verrà definitivamente sostituita dalla ECE R129 o i-Size. Ciò significa che a partire da quella data si troveranno in vendita solamente i seggiolini auto i-Size che rispettano la normativa più recente, basata esclusivamente sull’altezza del bambino a prescindere dal suo peso e dall’età.
Aggiornamento del 19 agosto 2024 con nuove informazioni sulla normativa dei seggiolini i-Size in vista della data del 1° settembre.
NORMATIVA SUI SEGGIOLINI AUTO PER BAMBINI
Come è noto, attualmente in materia di seggiolini auto per bambini convivono due diverse normative europee, entrambe valide e riconosciute. La normativa UNECE R44/04, in vigore dal 2007, suddivide le tipologie di seggiolini auto in 5 gruppi in base al peso del bambino, da meno di 10 a massimo 36 kg. Comprende anche le ‘navicelle’, gli ‘ovetti’ e i cosiddetti ‘rialzi’ (anche senza schienale).
La normativa europea UNECE R129 (definita anche i-Size) dal mese di luglio 2013 ha affiancato la precedente UNECE R44/04, con il fine di aumentare gli standard di sicurezza dei bambini che viaggiano in auto. La differenza principale sta nel fatto che i seggiolini auto omologati UNECE R129 vengono classificati in base all’altezza del bambino (fino a 150 cm) e non più al peso, inoltre richiedono che i bambini fino ad almeno 15 mesi (circa 76 cm di altezza) viaggino in senso contrario di marcia. I seggiolini bimbi omologati secondo questa normativa, oltre ai test di impatto frontale e di tamponamento già previsti dalla precedente, devono superare anche severi test di impatto laterale al fine di garantire una maggiore sicurezza. I test di impatto laterale sono stati introdotti in quanto, da dati statistici, questi tipi di incidenti risultano essere piuttosto frequenti e pericolosi per la sicurezza dei passeggeri.
SEGGIOLINI AUTO: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024
Dunque, a partire dal 1° settembre 2024 saranno disponibili in commercio soltanto seggiolini omologati UNECE R129. Più precisamente, si potranno trovare solo seggiolini di due tipologie: con un i-Size inferiore ai 100 cm (ex gruppi 0 e 1 della vecchia normativa, cioè sotto i 18 kg) o con un i-Size 100-150 cm (ex gruppi 2 e 3, cioè 15-36 kg).
Di conseguenza i seggiolini per bambini UNECE R44/04 si potranno vendere solamente fino al 31 agosto 2024. Tuttavia i consumatori che hanno già acquistato o acquisteranno entro il 31/8 uno di questi seggiolini potranno continuare a usarlo anche dopo il 1° settembre 2024 senza alcun limite e non andranno incontro ad alcuna sanzione.
In pratica il divieto riguarda solamente la vendita, mentre l’uso sarà sempre possibile fino a quando non si sceglierà di sostituirlo. Anzi, come suggerisce Altroconsumo, in questo periodo che deve acquistare uno nuovo seggiolino potrebbe imbattersi in offerte vantaggiosissime sulle giacenze dei modelli omologati UNECE R44/04 (che sono comunque sufficientemente sicuri), visto che i commercianti devono disfarsene per svuotare i magazzini prima del prossimo 1° settembre, quando non sarà più possibile venderli. Per avere idee più chiare sul seggiolino da comprare, suggeriamo di guardare gli ultimi test che abbiamo pubblicato di recente qui e qui.
SANZIONI PER CHI NON USA IL SEGGIOLINO
Purtroppo le statistiche dicono che molti genitori non usano il seggiolino auto, o non lo usano correttamente, mettendo sconsideratamente a rischio la sicurezza dei propri figli. Se non basta il buon senso, ricordiamo che il l’articolo 172 del Codice della Strada punisce con una multa da 83 a 332 euro chi non assicura al sedile con un sistema di ritenuta omologato i bambini di statura inferiore a 150 cm. In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi. Leggere con attenzione l’art. 172 CdS perché contiene alcune deroghe e numerose precisazioni sull’uso dei seggiolini auto.