Per la Corte di Cassazione in un sinistro stradale la prova diretta di due testimoni oculari prevale sempre sulle presunzioni semplici, salvo dimostrare l'inattendibilità della prima
Nel determinare l’esatta dinamica di un sinistro stradale, e gli eventuali risarcimenti che ne conseguono, la prova diretta prevale sempre sulle presunzioni semplici. È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8814/2020 prendendo in esame il caso di un motociclista morto dopo lo scontro con un altro veicolo, ai cui congiunti era stato corrisposto un indennizzo ridotto perché, in base a semplici prove presuntive, era risultato che la vittima fosse senza casco al momento dell’incidente. Presunzioni però smentite dalla deposizione di due testimoni oculari, che in quanto ‘prova diretta’ dev’essere privilegiata in sede di giudizio.
SINISTRO STRADALE, PROVA DIRETTA E PRESUNZIONI SEMPLICI: IL CASO IN QUESTIONE
Ricapitolando, i familiari di un motociclista morto in un sinistro stradale citano in giudizio il conducente dell’altro veicolo coinvolto e la sua compagnia assicurativa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Le stesse parti sono citate per rivalsa anche dall’Inail. In primo grado il Tribunale accerta l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo e lo condanna, in solido con l’assicurazione, a risarcire i congiunti della vittima e l’Inail stesso. Tuttavia la Corte d’Appello riduce del 25% l’importo del risarcimento, ravvisando un concorso di colpa del centauro, consistito nel non aver indossato il casco. Tale circostanza si basa soltanto su prove presuntive, come il mancato ritrovamento del casco sul luogo dell’incidente e il genere di lesione subito dalla vittima, compatibile col mancato utilizzo del dispositivo di protezione. Mentre restano inascoltate le deposizioni di due testimoni oculari, secondo cui il centauro indossava regolarmente il casco al momento dell’impatto.
IN UN INCIDENTE STRADALE LA PROVA DIRETTA PREVALE SULLE PROVE PRESUNTIVE
Si giunge quindi in Cassazione, che ‘cassa’ la sentenza d’appello rinviandola al giudice di merito per una nuova valutazione del materiale probatorio ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. Per gli Ermellini, infatti, l’esistenza di una prova diretta toglie agli elementi indiziari il carattere di gravità e di precisione. A meno che si dimostri l’inattendibilità delle testimonianze oculari, ma bisogna illustrarne le ragioni. Questo perché solo escludendo dal materiale probatorio le prove dirette si può fare ricorso alle prove presuntive. Pertanto, il giudice che intenda basare la ricostruzione dei fatti su presunzioni semplici deve dapprima illustrare le motivazioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare a una generica valutazione di maggiore persuasività delle prime. Nel caso in questione, invece, la Corte d’Appello, pur affermando ripetutamente l’attendibilità dei testimoni, aveva scelto di privilegiare le semplici presunzioni.