Quali sono i casi di recidiva che portano alla sospensione della patente? Cosa deve sapere l’automobilista che trasgredisce le norme?
Di per sé il provvedimento della sospensione patente è tra i più severi a cui può andare incontro un automobilista. Gli viene infatti impedito di mettersi al volante di qualunque tipo di mezzo. La severità della misura viene giustificata proprio dalla gravità del comportamento del guidatore. Ci pensa naturalmente il Codice della strada a elencare tutti i casi in cui può scattare tale misura. Tra l’altro, la sospensione patente è un provvedimento accessorio. Si affianca cioè alla sanzione principale che è di tipo pecuniario. Il passo in più è rappresentato dalla sospensione della patente in caso di recidiva. Dal punto di vista normativo, si parla di recidiva quanto l’automobilista commette la stessa violazione al Codice della strada in un periodo di tempo predefinito ovvero due anni. Diventa allora interessante capire quali sono i casi in cui scatta la recidiva nell’ambito della sospensione patente.
TRA SOSPENSIONE PATENTE, MULTA ALL’AUTOMOBILISTA E RECIDIVA
Il provvedimento della sospensione patente viaggia di pari passo con la multa per la trasgressione commessa. Non ci può essere il primo senza la seconda. Come abbiamo anticipato, la recidiva scatta quando l’automobilista commette la stessa violazione nell’arco di due anni. Ne consegue innanzitutto che le punizioni a cui va incontro sono più severe rispetto alla trasgressione singola. In seconda battuta, se il guidatore infrange il medesimo articolo del Codice della strada oltre il periodo della recidiva, ad esempio a distanza di tre o quattro anni, non scatta la circostanza aggravante. In buona sostanza, il conducente viene sanzionato come se avesse commesso per la prima volta l’infrazione.
QUANDO SCATTA LA RECIDIVA CON SOSPENSIONE PATENTE
Fissati i punti fermi sulla sospensione patente e la recidiva, non resta altro da capire quali sono le infrazioni al Codice della strada che fanno scattare il provvedimento di inibizione alla guida. La sospensione patente da 1 a 3 mesi è prevista per:
– mancato rispetto delle norme sulla distanza di sicurezza da cui deriva un incidente con danno ai veicoli tale da determinare l’applicazione della revisione;
– violazione dell’obbligo di effettuare il sorpasso sulla corsia alla sinistra del veicolo se la carreggiata o semi-carreggiata è suddivisa in più corsie;
– sorpasso senza superare il conducente che precede sulla stessa corsia, senza mantenere la distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile;
– violazione delle norme di circolazione in prossimità di un passaggio a livello;
– mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta per bambini;
– uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici;
– mancato rispetto delle norme sulla precedenza;
– prosecuzione della marcia con semaforo rosso.
Segnaliamo anche altri due casi di recidiva. Il primo è la sospensione patente da 1 a 2 mesi per circolazione senza la copertura assicurativa. Il secondo è sospensione patente da 15 a 30 giorni nel caso di guida in violazione delle limitazioni alla circolazione disposte con ordinanza del sindaco per prevenzione inquinamento.
COSA COMPORTA LA SOSPENSIONE PATENTE PER RECIDIVA
Affinché si possa parlare di recidiva con conseguente sospensione patente, l’automobilista deve aver già effettuato il pagamento della prima sanzione. Allo stesso tempo devono essere già trascorsi i termini per la presentazione del ricorso. Ma se il guidatore lo ha proposto, deve essere stato respinto. Nel caso di riconoscimento della recidiva, l’automobilista non può effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero con un taglio del 30% sull’importo della sanzione. La sospensione patente viene disposta dalla Prefettura in seguito alla segnalazione da parte dell’ente accertatore della seconda trasgressione. Tuttavia, se la contestazione può essere mossa al momento della violazione, l’agente accertatore può provvedere immediatamente al ritiro della licenza di guida al conducente. Nel primo caso si parla di contestazione differita con notifica al proprietario entro 90 giorni dall’infrazione. Nel secondo di contestazione immediata.
DALLA SOSPENSIONE PATENTE PER RECIDIVA AL RITORNO ALLA GUIDA
Il ritorno alla guida dopo la sospensione patente per recidiva avviene solo al termine del periodo di stop. L’automobilista deve contattare l’organo che ha contestato l’infrazione per il ritiro della patente di guida. In ogni caso, il guidatore conserva il diritto di presentare il ricorso al prefetto o il ricorso al giudice di pace se pensa di aver validi motivi per contestare il provvedimento.