Targa falsa o alterata: quali conseguenze?

Targa falsa o alterata: quali conseguenze?

Scopri le conseguenze di circolare con una targa falsa o alterata. Dalla sanzione amministrativa al reato, tutto quello che bisogna sapere

12 Settembre 2024 - 14:00

La targa è una sorta di ‘carta d’identità’ dell’auto che permette di risalire al proprietario e ad altre informazioni sulla vettura. Facile quindi che qualche furbetto, per non dire veri e propri malintenzionati, abbiano interesse a occultarla. Ma quali conseguenze ci sono per chi circola con una targa falsa o alterata? Le conseguenze non sono affatto di poco conto, visto che nei casi più gravi si cade perfino nel penale, col rischio di finire in carcere.

TARGA FALSA O ALTERATA: CODICE DELLA STRADA E CODICE PENALE

Secondo l’articolo 100 comma 12 del Codice della Stradachiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.046 a 8.186 euro“, più ritiro della targa, fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e confisca in caso di recidiva nel biennio successivo.

Mentre per il successivo comma 14chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del Codice penale“.

La differenza è palese: nel primo caso viene sanzionata in via amministrativa la condotta di colui che circoli con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, quando all’autore dell’illecito non debba (o non possa) essere contestata la materiale contraffazione della targa stessa. In altre parola si punisce soltanto la circolazione con targa falsa o alterata, quindi la sanzione è meno grave, anche se pesantissima dal punto di vista pecuniario.

Invece l’ipotesi prevista dal comma 14 dell’art. 100 CdS sanziona (penalmente) la contraffazione della targa oppure l’aver fatto uso di targhe manomesse falsificate o alterate, dovendo tale condotta essere ricondotta sotto l’applicazione degli articoli 477 e 482 Cp, riguardanti rispettivamente la “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative” (punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni) e la “Falsità materiale commessa dal privato” (stessa pena ridotta di un terzo). Ovviamente se chi manomette la targa circola con la stessa, è soggetto anche alle sanzioni amministrative previste dal comma 12.

Cambio targa

TARGA CONTRAFFATTA SU VEICOLO OGGETTO DI FURTO: IPOTESI DI RICICLAGGIO

Una situazione ancora più grave potrebbe proporsi se la contraffazione della targa venga effettuata su di un veicolo precedentemente oggetto di furto. In questo caso, infatti, i reati ipotizzabili non sarebbero più quelli previsti dall’art. 100 comma 14 del CdS, ma bensì l’ancor più deplorevole reato di “Riciclaggio” di cui all’art. 648-bis Cp, punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Facendo un esempio concreto, questa  norma sanziona il comportamento di chi, senza avere rubato un autoveicolo, si adoperi al fine di impedire che quel veicolo venga agevolmente individuato e riconosciuto dalle Autorità come proveniente dal furto, modificando p.es. i numeri di telaio, del motore o, appunto, la targa.

L’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da diverse sentenze della Corte di Cassazione, ritiene che sostituire la targa a un veicolo rubato costituisca condotta idonea a ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa e, quindi, integri appieno un’ipotesi di riciclaggio.

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