Uso della targa prova sulle auto già immatricolate: il Governo Draghi dice sì grazie a una norma del decreto Infrastrutture
Il decreto-legge n. 121/2021 (decreto Infrastrutture), convertito poi nella legge n. 156 del 9 novembre 2021, così ricco di novità per il mondo dei trasporti, ha messo anche fine all’annosa questione della targa prova, il cui uso sulle auto già immatricolate è adesso definitivamente consentito. E pensare che soltanto un anno prima l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17665 del 25 agosto 2020 aveva di fatto confermato il precedente parere negativo del Ministero dell’Interno, che con la circolare 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 aveva dichiarato che la prassi ormai consolidata (specie da concessionari e carrozzieri) di usare la targa prova sui veicoli immatricolati non corrispondesse alle finalità dell’articolo 98 del Codice della Strada (integrato dal DPR 474/2001), che regola la circolazione di prova, ribaltando un precedente parere del MIT decisamente più possibilista. Adesso però è cambiato tutto e l’utilizzo della targa prova sulle auto già immatricolate è pienamente operativo.
Aggiornamento del 27 aprile 2022 con la spiegazione della nuova legge che autorizza l’uso della targa prova sulle auto già immatricolate.
TARGA PROVA SU AUTO GIÀ IMMATRICOLATE: COSA PREVEDE IL DL INFRASTRUTTURE
L’autorizzazione alla circolazione di prova, si legge nel testo del decreto Infrastrutture, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione (o del certificato di circolazione per i ciclomotori), anche in deroga agli obblighi di revisione, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione con targa prova resta comunque necessaria la copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, e dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Con un successivo decreto del Presidente della Repubblica si provvederà poi a stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili a ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.
L’attesa del nuovo DPR non condiziona tuttavia l’applicazione delle nuove disposizioni, che possono già ritenersi completamente operative.
In virtù delle ultime novità sulla targa prova, le informazioni contenute nei prossimi paragrafi sono da considerarsi ormai obsolete. Ma le lasciamo comunque online a titolo di cronaca e per comprendere meglio i passaggi che hanno portato alla soluzione della questione.
TARGA PROVA: L’USO SUI VEICOLI IMMATRICOLATI NON È LEGITTIMO
Vista la circolare del 2018 in netta contrapposizione con il parere del MIT, i due ministeri si erano rivolti al Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi, sospendendo nel frattempo ogni possibile attività sanzionatoria. La Cassazione è stata però più veloce del Consiglio di Stato e ha ribadito la stessa linea del Ministero dell’Interno: l’uso della targa prova sui veicoli immatricolati non è regolare. In attesa della sentenza attesa da Palazzo Spada si tratta di un’ordinanza di cui non si può non tenere conto. Con buona pace di officine e concessionarie auto che da anni lavorano usando, per test e dimostrazioni varie, vetture in riparazione o in conto vendita con la targa prova.
CASSAZIONE: LA MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA SULLA TARGA PROVA
Ma cosa dice nello specifico la nuova pronuncia della Corte di Cassazione? Secondo gli Ermellini la targa prova costituisce solo una deroga e, sostanzialmente ‘sana’ la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione. Ma non ‘sana’ la mancanza di revisione né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita. In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione. La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla ‘messa in circolazione’, ma se l’auto è già in regola (ossia è già provvista di carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo. Inoltre l’unica copertura RC auto operante è quella del veicolo a motore già immatricolato.
AUTO CON TARGA PROVA: SE GIÀ IMMATRICOLATA PUÒ CIRCOLARE SOLO CON REVISIONE E RC AUTO
La pronuncia si conclude ribadendo che se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, la sua apposizione sui veicoli già targati risulta una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. E, come detto, degli eventuali danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato ma che circoli con targa prova, deve risponderne solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova. Insomma, a sentire la Cassazione la targa di prova si può utilizzare solo se l’auto non è ancora stata immatricolata in Italia. Mentre nel caso in cui invece questa dovesse già avere le targhe, può circolare su strada solo se è in regola con la revisione periodica e se coperta da RC auto diversa da quella della targa di prova.
TARGA PROVA: CHE FARANNO CONCESSIONARIE E CARROZZERIE?
È chiaro che, giusta o sbagliata che sia, questa pronuncia della Cassazione mina il lavoro del settore dell’autoriparazione e dei rivenditori di auto usate, dato che concessionarie e titolari di carrozzerie e officine meccaniche rischiano di non poter più spostare liberamente i veicoli che rappresentano il fulcro della loro attività. In attesa della sentenza definitiva del Consiglio di Stato (dopo due anni sarebbe anche ora), si spera quindi in un disegno di legge che recependo gli ultimi pareri chiarisca definitivamente i termini dell’uso della targa prova.
Clicca su questo link per scaricare e leggere la sentenza integrale della Terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 17665 che ha disposto circa la targa prova.
sergio
21:58, 29 Maggio 2018per 44 anni ho venduto auto usate ed ho assistito all'uso improprio delle targhe in prova, figli di commercianti che andavano in discoteca con la Ferrari non assicurata, mogli che facevano la spesa con le stesse modalità, La targa in prova doveva servire per provare le auto, ma come al solito tutti se ne sono approfittati e adesso è inutile lamentarsi, per coslpa dei tantissimi furbetti tutti pagano, era ora