Tasso alcolico: tabella 2025 dei valori di alcolemia

Tasso alcolico: tabella 2025 dei valori di alcolemia

Prima di salire in macchina e mettersi al volante bisogna esser certi di rispettare i limiti del tasso alcolico, magari aiutandosi con la tabella dei valori di alcolemia

23 Gennaio 2025 - 15:30

Prima di mettersi alla guida dopo aver bevuto uno o più bicchieri bisognerebbe controllare il tasso alcolico per essere certi di non aver superato i limiti di legge, a maggior ragione dopo l’inasprimento delle sanzioni introdotte con il nuovo Codice della Strada. Infatti anche chi pensa di ‘reggere bene l’alcol’ e di essere pertanto sufficientemente lucido per guidare, potrebbe aver comunque oltrepassato la soglia minima (da 0,5 g/l in su) diventando quindi potenzialmente perseguibile in caso di un controllo delle Forze dell’ordine. E il risultato dell’alcoltest è l’unico che fa fede per determinare l’effettiva quantità di alcol nel sangue di un conducente. Purtroppo non c’è una regola omogenea sui tempi necessari per smaltire l’alcol, ogni fisico reagisce diversamente, tuttavia per stimare il tasso alcolico è disponibile una tabella con i livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo l’assunzione di alcol.

Aggiornamento del 23 gennaio 2025 con nuovi dettagli sulla tabella del tasso alcolemico.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LE SANZIONI PREVISTE

Prima di vedere questa tabella ricapitoliamo le principali sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice della Strada per chi guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche:

  • multa da 543 a 2.170 euro e sospensione dalla patente da tre a sei mesi con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro;
  • multa da 800 a 3.200 euro; sospensione della patente da sei mesi a un anno; arresto fino a sei mesi con tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l;
  • infine multa da 1.500 a 6.000 euro; sospensione della patente da uno a due anni; arresto da sei mesi a un anno e confisca del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l.

Sono previste numerose pene accessorie alle suddette sanzioni (compresa la revoca della patente) in caso di recidiva, se si provoca un incidente stradale, se l’illecito è commesso durante le ore notturne o da conducenti di età inferiore a 21 anni, neopatentati e da chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (art. 186 bis CdS). Inoltre con l’introduzione del reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), chi guida in stato di ebbrezza alcolica e causa la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (diventerà da otto a dodici anni col nuovo CdS).

La riforma del Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre 2024 prevede poi che sulla patente del conducente condannato per i reati di guida in stato d’ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o 1,5 g/l, sia apposto il codice unionale 68 (divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida) e il codice unionale 69 (guida limitata a veicoli con dispositivo alcolock) per un periodo di almeno 2 o 3 anni a seconda della gravità del reato. I titolari di patente con codice unionale 68 e 69 potranno guidare, sul territorio italiano, veicoli a motore M e N solo se su questi sarà stato installato a loro spese il dispositivo alcolock, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

TASSO ALCOLICO: TABELLA DESCRITTIVA DEI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI ALCOLEMIA

Come probabilmente ricorderete, il decreto 30 luglio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha definito i contenuti delle tabelle da esporre obbligatoriamente nei locali in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Le tabelle sono finalizzate a informare i frequentatori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i danni dall’assunzione di alcol e in particolare gli incidenti stradali. L’inosservanza di questa disposizione comporta per i locali la sanzione della chiusura dell’attività da sette a trenta giorni

In particolare l’allegato 1 del decreto 30 luglio 2008 contiene la “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica” che identifica otto raggruppamenti di valori alcolemici, per ciascuno dei quali sono riportati, in un linguaggio comprensibile, i principali sintomi e gli effetti psico-fisici correlati. Nella tabella si sottolinea che anche un’alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) può avere, per alcuni soggetti, effetti concreti sulla guida e solo il tasso alcolemico pari a zero può essere considerato veramente sicuro. Clicca sull’immagine per scaricare la tabella dei sintomi in formato più grande.

Tasso alcolico

TASSO ALCOLICO: TABELLA CON I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L’ASSUNZIONE DI ALCOL

L’allegato 2 del decreto contiene invece la “Tabella con i livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo assunzione di alcol”. Questo schema utilizza come dato di base il tasso alcolico derivante dall’assunzione di una unità standard di bevanda alcolica, che a sua volta fa riferimento ai bicchieri, lattine o bottiglie più comunemente serviti nei locali interessati dalla normativa nazionale. Per il calcolo dei valori di tasso alcolemico si è utilizzata la formula di Widmark corretta, mentre per consentire una stima adeguata dei suddetti valori si è fatto riferimento, oltre che al peso corporeo anche al sesso e alla condizione dello stomaco (pieno o digiuno). Non mancano però numerose avvertenze sulla possibile influenza di ulteriori variabili che possono modificare e non di poco le stime. Anche in questo caso click sull’immagine per scaricare la tabella in formato più grande.

Tasso alcolico

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