“Consumer Rights”: la nuova tutela dei consumatori

“Consumer Rights”: la nuova tutela dei consumatori La nuova Direttiva europea prevede più tutela per i consumatori italiani ed europei

La nuova Direttiva europea prevede più tutela per i consumatori italiani ed europei

18 Aprile 2014 - 02:04

Più tutela per i consumatori italiani ed europei: questo prevede la nuova Direttiva europea 83/2011/UE recepita dal Decreto Legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 sui contratti stipulati dal prossimo 14 giugno, sulla quale vigilerà l'Antitrust. Il decreto sostituisce l'attuale Capo1, Titolo 3 Parte III del Codice del Consumo (artt. 45-67). Le novità riguardano soprattutto i contratti a distanza, stipulati via internet o telefonicamente ma, in misura minore, anche i contratti classici stipulati all'interno dei locali commerciali. Noi ci limitiamo a questi ultimi di gran lunga più utilizzati nel settore automotive. Le nuove normative sono state oggetto di un interessante convegno tenutosi a Roma a Palazzo Giustiniani, organizzato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), sotto l'alto patrocinio del Senato della Repubblica. I lavori del Convegno, moderati dall'Avv. Giovanni Pitruzzella presidente di AGCM, si sono aperti con l'indirizzo di saluto ed un breve intervento del Presidente del Senato Sen. Pietro Grasso, cui ha fatto seguito l'intervento della Vice Presidente del Senato Sen. Valeria Fedeli. Sono poi intervenuti i relatori specialisti della materia tra cui la Prof.ssa Rossi Carleo l'Avv. Martinello di Altroconsumo, Rosario Trefiletti di Federconsumatori e l'Avv. Massimiliano Donna.

PIÙ INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI – Si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le imprese devono fornire ai consumatori. Non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, identità del professionista e il prezzo ma anche i diritti e le facoltà riconosciute al consumatore dalla legge (come ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità).

TEMPI STRETTI PER LE CONSEGNE – I beni devono essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito, il consumatore può fissare un tempo “supplementare” trascorso il quale ha diritto di risolvere il contratto. Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o i 30 giorni sono un termine essenziale, vista la tipologia di acquisto, il consumatore può recedere senza dare termini aggiuntivi.

RISCHI PER DANNI A CARICO DEL VENDITORE – Ogni rischio di perdita o danneggiamento del bene è a carico del venditore fino a quando il consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene.

MAGGIORE PROTEZIONE PER ACQUISTI DI CONTENUTI DIGITALI – Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hadware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.

Abbiamo più volte sottolineato che il Codice del Consumo, entrato in vigore in Italia nel 2005, ha deluso le aspettative dei consumatori. Secondo le intenzioni del legislatore, il nuovo Codice avrebbe dovuto autodisciplinare il difficile rapporto venditore-consumatore al fine di definire bonariamente in via extragiudiziale le vertenze relative ai contratti di compravendita ed alleggerire di conseguenza il contenzioso che si trascina troppi anni pressi i Tribunali. Viceversa i produttori e i venditori, temendo di essere travolti da un'ondata di rivalse da parte dei consumatori, hanno affilato le armi con i propri legali, sfruttano a loro favore l'inaccettabile durata delle cause civili, muovendosi abilmente tra le pieghe interpretative dei regolamenti allo scopo di schiacciare e scoraggiare l'indifeso e contrattualmente più debole consumatore.

L'Art. 61 della Direttiva in materia della consegna del bene recita testualmente:

  • 1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
  • 2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.
  • 3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
  • 4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:
    • a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
    • b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
    • c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.
  • 5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
  • 6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto
  • 7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

UN ALTRO BUCO LEGISLATIVO? – La riserva enunciata al Comma 1 sarà essenziale in materia di consegna di autoveicoli o di parti di ricambio. E' evidente che la clausola di cui al comma1 “Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita” costituirà l'escamotage e l'ancora di salvezza del venditore per non incorrere nell'inadempienza. La diversa pattuizione sarà imposta agli acquirenti in molti casi e nulla cambierà. Non riesco proprio ad immaginarmi le concessionarie che fanno i salti mortali per consegnare le vetture entro 30 giorni dalla data del contratto, salvo ovviamente i veicoli fisicamente già in casa.

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