
Come circolare legittimamente nelle zone a traffico limitato con contrassegno invalidi senza incorrere in una sanzione? Ecco alcuni utili consigli
Il codice della strada, come noto, prevede una forte tutela nei confronti degli utenti deboli della strada. Tra questi vi sono sicuramente i possessori del contrassegno invalidi ai quali è concesso, ad esempio, l'accesso alle zone a traffico limitato. Peccato però che in molti casi comunicare la targa del veicolo all'Ufficio competente del Comune non è sempre e non avviene allo stesso modo in tutte le città. Il paradosso si concretizza spesso nella notifica di una multa a casa per violazione della ZTL, pur avendo tutti i requisiti per chiedere l'autorizzazione ad accedervi. Vediamo di chiarire, quindi, quali regole bisogna ricordare se si è in possesso del permesso invalidi, al fine di evitare di ricevere a casa verbali di violazione alle norme del codice della strada, con particolare riguardo all'ingresso nelle cosiddette ZTL, le zone a traffico limitato.
CHE COSA PREVEDE LA LEGGE? – Nei centri abitati, i comuni possono, con apposita ordinanza del dirigente dell'ufficio competente (nei comuni di più piccole dimensioni, di regola, è il Comandante della polizia municipale, mentre nei comuni più grandi è l'ufficio traffico o viabilità) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico e ambientale. In tale caso, di regola, vengono accordati appositi permessi, in particolare, ai veicoli in uso alle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. A tali veicoli, per espressa disposizione di legge (art. 188, codice della strada) sono riconosciute delle importanti facilitazioni nella circolazione, consistenti in deroghe a limitazioni o divieti validi per gli altri veicoli.
AREE PEDONALI E ZTL APERTE – In generale si specifica che il contrassegno invalidi deve essere sempre presente sul veicolo, ed esposto chiaramente sul parabrezza anteriore, ogni qualvolta sia trasportato il suo titolare. Ovviamente, tale permesso non può essere indebitamente utilizzato, nel caso in cui il suo titolare, persona invalida, non sia presente sul veicolo. La legge prescrive, in particolare, che alle persone detentrici del contrassegno invalidi viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. La zona a traffico limitato, ZTL, viene istituita, come detto, con apposita ordinanza comunale: per cui le regole per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona sono stabilite con la suddetta ordinanza, ed essendo una regolamentazione locale, possono variare da comune a comune. I titolari di permesso invalidi hanno il diritto di accedere alle zone a traffico limitato e circolarvi liberamente, senza limitazione alcuna ma senza ignorare la presenza delle telecamere. Molte ZTL sono controllate con telecamere agli ingressi che verificano tutte le targhe che accedono alla zona, negli orari di limitazione, e, collegandosi in tempo reale alla banca dati comunale delle targhe autorizzate, individuano immediatamente i veicoli che circolano in violazione del divieto, per l'applicazione della prevista sanzione amministrativa. Da qui arriviamo al vivo del problema e ai consigli per evitarlo.
COMUNICARE LA TARGA DEL VEICOLO – I possessori di contrassegno invalidi rilasciato dal comune ove è presente la ZTL, devono comunicare all'ufficio competente i dati della targa del veicolo a disposizione del titolare del permesso: è vero che il permesso invalidi non è legato ad un veicolo in particolare, ma, ai fini della correttezza della circolazione, è necessario comunque comunicare le targhe di uno o più veicoli (di solito non più di tre) che siano a disposizione, e non necessariamente di proprietà, del titolare del contrassegno. Ma se invece il titolare del contrassegno invalidi rilasciato dal comune di residenza, si trova a circolare in un comune diverso ove è presente una zona a traffico limitato? E' sempre necessario informarsi prima e comunicare la targa dell'auto, unitamente al numero del permesso invalidi posseduto all'ufficio competente, affinché la targa venga registrata nella banca dati, e la telecamera non segnali il veicolo come non autorizzato a circolare in ZTL. Si precisa che il contrassegno invalidi ha validità nazionale, per cui è possibile circolare liberamente su tutto il territorio italiano. Il contrassegno di colore azzurro (immagine a destra), a norma con la disciplina dell'Unione Europea, viene riconosciuto valido nel territorio di tutti gli Stati appartenenti alla UE.
A QUALE UFFICIO RIVOLGERSI? – Si diceva che per circolare liberamente all'interno delle zone a traffico limitato, evitando di subire sanzioni amministrative, è necessario comunicare la targa del veicolo e il numero del contrassegno invalidi al competente ufficio comunale. Ma a quale ufficio? Questo, purtroppo, dipende dall'organizzazione dell'ente, in quanto in ciascun comune vi è un ufficio competente per la gestione delle telecamere e per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione in deroga ai divieti imposti con la ZTL. Per avere maggiori informazioni in relazione agli orari di validità del divieto di circolazione, e all'ufficio a cui comunicare a mezzo fax o messaggio di posta elettronica la targa del veicolo a disposizione del titolare del contrassegno invalidi, si consiglia di rivolgersi al locale Comando di polizia municipale, che saprà fornire le notizie utili per evitare di subire la sanzione o richiedere successivamente l'annullamento del verbale. Nel caso in cui si accedesse ugualmente alla ZTL senza aver preso le necessarie informazioni e senza aver comunicato la targa del veicolo, e ci si accorgesse troppo tardi della presenza della telecamera, di regola esiste sempre una “via di uscita”: spesso infatti le ordinanze comunali prevedono la possibilità di comunicare all'ufficio competente i dati necessari per non incorrere in sanzione, entro un termine successivo alla circolazione non autorizzata. Scaduto tale termine, però, la sanzione verrà applicata e non resta che proporre eventualmente ricorso, con il serio rischio di vederselo respinto.
Smithd14
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