DPCM 3 novembre 2020: dove si può andare con l’auto? Pubblicato il DPCM 3 novembre 2020 che divide l'Italia in tre zone in base al livello di contagio da Covid-19: scopriamo dove si può andare con l'auto e non solo

DPCM 3 novembre 2020: dove si può andare con l’auto?

Pubblicato il DPCM 3 novembre 2020 che divide l'Italia in tre zone in base al livello di contagio da Covid-19: scopriamo dove si può andare con l'auto e non solo

4 Novembre 2020 - 01:11

Il nuovo DPCM 3 novembre 2020 (qui il testo PDF), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre, introduce ulteriori restrizioni per contenere il Covid-19 e, soprattutto, istituisce per la prima volta un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio a cui appartiene ogni Regione. L’Italia è stata infatti suddivisa in tre zone (rossa, arancione, gialla) in base al livello di contagio. Con la rossa che è quella a rischio più alto, e dove ci sono le maggiori limitazioni (in pratica un simil lockdown di marzo-aprile), l’arancione è l’intermedia e la gialla la zona meno problematica. In base al testo del DPCM, le cui misure sono valide dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, adesso gli italiani stanno cercando di capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Proviamo a dargli una mano specificando tra le altre cose dove si può andare con l’auto.

DPCM 3 NOVEMBRE 2020: MISURE NAZIONALI

Queste misure sono a carattere nazionale e pertanto valide dappertutto, a prescindere dalla zona di appartenenza. Fermo restando che in alcune Regioni possono prevedersi provvedimenti ancor più restrittivi (vedi successivi paragrafi). Ecco le principali novità per quel che concerne gli spostamenti:

Coprifuoco in tutta Italia: dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti, anche in auto, motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (da giustificare tramite autocertificazione, scarica qui il nuovo modulo). È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati. Salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

– Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico. Fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

– A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida fin qui vigenti.

Per tutti gli altri provvedimenti, già disposti con i precedenti DPCM, vi rimandiamo al testo integrale del nuovo decreto.

Ricordiamo che nelle zone cosiddette ‘gialle’, a rischio di contagio limitato, si applicano solamente le disposizioni nazionali, senza ulteriori restrizioni. Le regioni in zona gialla (dopo l’ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020) sono Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto.

DPCM 3 novembre 2020

DPCM 3 NOVEMBRE 2020: MISURE IN VIGORE NELLA ZONA ROSSA

Nelle regioni che fanno parte della zona ‘rossa’, ossia quella ad alto rischio di contagio da Coronavirus, il DPCM 3 novembre 2020 introduce provvedimenti restrittivi molto severi. Tali misure restano in vigore per almeno 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre. Trascorsi i primi 15 giorni, in base all’evoluzione epidemiologica di ciascuna zona, può essere disposto il passaggio a una fascia di rischio inferiore (con relativo allentamento delle restrizioni). Oppure la conferma della fascia attuale. Le regioni in zona rossa sono Abruzzo, Campania, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta. Ecco le misure principali che riguardano gli spostamenti:

è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori appartenenti alla zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori. Salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori della zona rossa è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (cioè da una regione in zona gialla a un’altra regione in zona gialla);

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Per l’elenco completo delle attività che possono rimanere aperte nella zona rossa consultare l’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;

– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

– fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. È sospesa pure la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

– sono sospese le attività inerenti servizi alla persona. Ad eccezione di lavanderie (anche industriali), tintorie, servizi di pompe funebri e servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Riepilogando: chi risiede nelle regioni comprese nella zona rossa può uscire di casa, a piedi, in auto e con qualsiasi altro mezzo, solo per uno dei motivi indicati in questo paragrafo. Altrimenti gli spostamenti, anche all’interno del proprio Comune, NON sono autorizzati.

DPCM 3 novembre 2020 dove si può andare

DPCM 3 NOVEMBRE 2020: MISURE IN VIGORE NELLA ZONA ARANCIONE

Questi sono invece i provvedimenti in vigore nella zona ‘arancione’, ovvero quella con un rischio contagio intermedio. Esattamente come per la zona rossa, anche queste misure sono valide per 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre. Trascorse due settimane, in base alla curva dei contagi, ogni regione può diventare gialla o rossa oppure restare arancione (con le relative conseguenze a livello di restrizioni). Le regioni in zona arancione sono Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria:

è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori della zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;

è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento.

Per il resto i residenti nelle regioni considerate zona arancione seguono le disposizioni nazionali.

La grande differenza con la zona rossa sta nel fatto che chi risiede nella zona arancione può liberamente uscire di casa anche senza specifiche motivazioni, restando all’interno del proprio Comune (al netto delle eccezioni previste). Mentre chi vive nelle zone rosse può circolare solo nei casi specifici descritti precedentemente.

DPCM 3 NOVEMBRE 2020: DOVE SI PUÒ ANDARE CON L’AUTO?

Nelle Regioni zona rossa si può prendere l’auto (e qualsiasi altro veicolo) per:

– andare a lavorare;
– accompagnare i figli a scuola, se aperta (asili, scuole elementari, prima media);
– situazioni di necessità (ad esempio fare la spesa) e motivi di salute (recarsi al pronto soccorso, dal medico o in farmacia);
– svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (ad esempio per andare dal meccanico o dal barbiere);
– raggiungere un luogo (ad. es. un parco) dove svolgere attività sportiva all’aperto;
– rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ogni spostamento dev’essere motivato con autocertificazione.

Nelle Regioni zona arancione si può prendere l’auto per:

– circolare all’interno del proprio Comune (senza la necessità di giustificarsi);
– recarsi in un Comune diverso per comprovati motivi (lavoro, necessità, salute, scuola, ecc.) o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
– rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
– Inoltre dalle 22 alle 5 solo per comprovati motivi (lavoro, necessità, salute, ecc.).

Ogni spostamento al di fuori del proprio Comune dev’essere motivato con autocertificazione.

Nelle Regioni zona gialla si può prendere l’auto per:

– circolare all’interno del proprio Comune, Provincia e Regione (senza la necessità di giustificarsi), oppure per recarsi in un’altra Regione zona gialla, anche attraversando zone rosse o arancioni (solo transito, vietato fermarsi).
– Inoltre dalle 22 alle 5 solo per comprovati motivi (lavoro, necessità, salute, ecc.).

Gli spostamenti in altre Regioni zona gialla e negli orari del coprifuoco devono essere motivati con autocertificazione.

Clicca sulla seguente immagine per un ultimo riepilogo delle misure adottate con il DPCM 3 novembre 2020.

Allegati

Commenta con la tua opinione

X