Il corretto funzionamento dell’etilometro è fondamentale per verificare il tasso alcolemico. Ma è anche condizione fondamentale per validare la multa?
Mai mettersi al volante quando si è in stato di ebbrezza. Si tratta di una regola per la sicurezza che va seguita sempre e comunque, e non solo per il timore dei risultati del test dell’etilometro. Quest’ultimo verifica se il tasso alcolemico del conducente supera le soglie fissate dalla legge. Ma in realtà, se l’automobilista non si sente oggettivamente nelle migliori condizioni psico-fisiche, è certamente preferibile evitare di guidare. A ogni modo, sicurezza a parte, la battaglia dell’etilometro si sposta spesso e volentieri dalle strade alle aule dei tribunali. In molti casi, oggetto della controversia è proprio l’etilometro ovvero il suo corretto funzionamento. Se la misurazione non è accurata, il guidatore rischia di subire conseguenze che in realtà non meriterebbe. C’è poco da meravigliarsi in quanto l’etilometro, chiamato anche alcol test, è un dispositivo che non può sempre assicurare impeccabilità. E se il conducente multato è in grado di dimostrarlo, ecco che la multa ricevuta finisce per essere annullata. Cerchiamo allora di quando la multa non è valida per via di un etilometro non perfettamente funzionante.
ETILOMETRO COME AUTOVELOX: SERVE LA TARATURA PERIODICA?
Il 2022 è un anno importante in tema di guida in stato di ebbrezza, etilometro e multe agli automobilisti. Lo è perché la Corte di Cassazione ha cambiato un orientamento consolidato. Ancora più precisamente, con l’ordinanza numero 4288 del 10 febbraio 2022 ha di fatto equiparato il dispositivo per la misurazione del tasso alcolemico con le altre apparecchiature utilizzate per rilevare le infrazioni al Codice della strada. L’autovelox, ad esempio, ma anche i tutor. Detto in termini pratici, anche l’etilometro deve essere sottoposto alla taratura periodica. Per gli automobilisti significa avere una carta in più per fare valere le proprie ragioni in sede di ricorso nel caso in cui ritengano di essere stati ingiustamente sanzionati dalle forze dell’ordine. Più precisamente i giudici si sono espressi sul ricorso dell’automobilista che contestava la non sottoposizione a revisione periodica dell’etilometro. Un modo indiretto per opporsi alla mancata precisione dello strumento e dunque all’attendibilità del risultato finale.
FUNZIONAMENTO ETILOMETRO: A CHI SPETTA IL CONTROLLO
C’è un passaggio importante dell’ordinanza della Suprema Corte in merito al corretto funzionamento dell’etilometro che vale la pena evidenziare. Si tratta di quello relativo all’onere della prova. Per i togati spetta infatti alla Pubblica Amministrazione, sia in ambito civile sia penale. Si legge testualmente che “in tema di violazione al Codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione dell’alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e all’indispensabile corretta calibratura. L’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla pubblica amministrazione, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria”.
QUANDO SCATTA LA MULTA DOPO I CONTROLLI CON L’ETILOMETRO
Abbiamo accennato alle soglie fissate dalla legge che fanno scattare la multa ai danni degli automobilisti. Ce ne sono 3 e a fare fede sono proprio i risultati forniti dall’etilometro. Nel dettaglio:
– tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue è prevista la sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
– nel caso di rilevamento tra 0,8 e 1,5 grammi per litro scatta l’ammenda da 800 a 3.200 euro e si aggiungono l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 7 anni;
– se il livello di alcol nel sangue supera il livello di 1,5 grammi per litro, gli automobilisti vanno incontro all’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, all’arresto da 6 mesi a 1 anno, alla sospensione della patente da 1 a 2 anni, al sequestro preventivo del mezzo e alla sua confisca.
Un caso particolare è rappresentato dal trattamento normativo riservato ai neopatentati ovvero coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni. In questo caso non sono infatti previste soglie e la tabella alcolemica è unica. La sanzione amministrativa è sempre da 155 a 524 euro con l’importo raddoppia se hanno provocato un incidente stradale mentre erano al volante dell’auto.