Proviamo a capire se il fermo amministrativo di un'auto cointestata è consentito dalla legge. Si può applicare il fermo se il debitore è soltanto uno dei due intestatari?
È possibile il fermo amministrativo di un’auto contestata? L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può inibire l’utilizzo della vettura al cointestatario che non ha nessun debito col fisco? Sono domande che ricorrono spesso e che non trovano sempre una risposta univoca, anche se una sentenza emessa nel 2017 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sembra aver chiarito meglio la questione, segnando un decisivo punto a favore del cointestatario non debitore.
CHE COS’È IL FERMO AMMINISTRATIVO
La legge italiana prevede che in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini concessi, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) possa disporre tra le altre cose il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico. A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salda il proprio debito e provvede a cancellarne l’iscrizione dal PRA. Il veicolo in fermo amministrativo non può circolare (e se circola è prevista una severa sanzione), non può essere radiato né tanto meno demolito o esportato. Può però essere venduto, ma il nuovo proprietario non può guidarlo fino a quando il debitore non estingue il suo debito. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo all’articolo 214 del Codice della Strada.
C’È FERMO AMMINISTRATIVO SU AUTO COINTESTATA?
Fatta questa necessaria premessa torniamo al quesito iniziale: si può iscrivere un fermo amministrativo se l’auto è cointestata a due persone, di cui però soltanto una è debitrice di cartelle esattoriali? In altri termini, se uno dei due intestatari ha qualche problemuccio con l’Agenzia delle Entrate, è legittimo che ci vada di mezzo, vedendosi negare l’utilizzo della vettura, anche l’altro che non ne ha? In passato l’ente di riscossione aveva sposato questa tesi, e agito di conseguenza, sostenendo che fosse possibile adottare il fermo sull’auto cointestata, inibendone pertanto l’utilizzo a tutti i comproprietari, visto che l’auto è un bene indivisibile. Il cointestatario non debitore avrebbe avuto poi facoltà di rivalersi su quello moroso.
FERMO AMMINISTRATIVO AUTO COINTESTATA: LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL PIEMONTE
Tuttavia la già citata sentenza n. 1374/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha messo in dubbio le solide certezze dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affermando che non si può oggettivamente applicare il fermo su un’auto cointestata se tutti i proprietari non sono debitori con il fisco. Questo per tutelare l’intestatario che risulta totalmente estraneo all’inadempimento e che non può essere ‘punito’ (con il fermo della vettura che per metà è sua) per qualcosa che non ha commesso. La sentenza della Commissione Tributaria da allora fa giurisprudenza, e quindi se l’ente di riscossione forza la mano applicando il fermo su di un veicolo in comproprietà, l’atto può essere impugnato dinanzi al Giudice di Pace competente al fine di ottenerne l’annullamento.
FERMO AMMINISTRATIVO E COINTESTAZIONE FITTIZIA
A questo punto, però, qualcuno avrebbe facoltà di obiettare che questa sentenza fornisce un prezioso assist a chi, per evitare un giusto provvedimento di fermo amministrativo, potrebbe fare in modo di cointestare la vettura a un altro intestatario ‘di comodo’ (per esempio un familiare o un amico) al solo fine di evitarne il fermo. L’osservazione è pertinente, tuttavia trattandosi di una vera e propria donazione della metà del valore del bene (in questo caso un veicolo), potrebbe risultare un atto potenzialmente revocabile entro 5 anni dalla sua realizzazione. A prevederlo è il Codice Civile, che consente la revocatoria di tutti gli atti a titolo gratuito, tra cui la donazione, quando questi comportano un depauperamento dei beni del debitore. In alternativa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione potrebbe agire con un’azione volta a dimostrare la simulazione dell’atto, ma è molto più facile a dirsi che a farsi.