Nel caso di incidente con auto aziendale chi paga i danni? Scopriamo le diverse ipotesi che coinvolgono datore di lavoro e dipendente
L’auto aziendale rappresenta certamente un gran bel benefit per il lavoratore che può disporne, specie se gli viene concessa in uso promiscuo, ossia anche al di fuori dell’orario di lavoro. Tuttavia il suo utilizzo richiede un’attenzione particolare, essendo comunque un bene altrui. Ad esempio: chi paga i danni in caso di un incidente con auto aziendale, ipotesi per nulla improbabile? L’utilizzatore o l’effettivo proprietario della vettura, cioè l’azienda?
L’ASSICURAZIONE DELLE AUTO AZIENDALI
Dal punto di vista assicurativo questi veicoli sono coperti da specifiche polizze per flotte aziendali, la cui particolarità sta nel fatto che il titolare della polizza non è una persona fisica ma un’azienda iscritta presso la Camera di Commercio della provincia di riferimento. Che dal punto di vista giuridico si differenzia da un cliente singolo in quanto iscritta a un albo (se richiesto) e in possesso di determinate licenze. Inoltre la polizza dell’assicurazione auto aziendali è unica per l’intera flotta, con medesima data di scadenza e prezzo forfettario (adeguabile nel caso di acquisto o leasing di nuovi veicoli), circostanza che ne semplifica la gestione. Per il resto non si differenzia molto dalle normali polizze, compreso il diritto di conservare la propria classe di merito e di ottenere il relativo attestato di rischio qualora si acquisti un’auto propria dopo aver fruito del mezzo aziendale.
CHI PAGA I DANNI DI UN’AUTO AZIENDALE
Poiché l’assicurazione RC auto è obbligatoria, questo tipo di polizza dev’essere necessariamente stipulata dal datore di lavoro e copre i danni a terzi (materiali e fisici) provocati dall’utilizzo del veicolo aziendale. Nel caso di incidente stradale è dunque la compagnia assicurativa dell’azienda a risarcire i terzi danneggiati. Per quanto riguarda invece i danni procurati all’auto aziendale, per la legge il datore di lavoro non è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione che copra i danni alla vettura causati dal dipendente (p.es. la kasko). Per cui se il responsabile del danno è un altro veicolo, paga l’assicurazione di quest’ultimo. Ma se l’incidente è causato con colpa dal dipendente che conduce l’auto aziendale (perché magari finisce da solo contro un palo), è lui stesso a dover risarcire i danni cagionati all’azienda, purché si dimostri il nesso causale tra il danno subito dall’auto e l’evento dannoso.
INCIDENTE CON AUTO AZIENDALE: RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE
Precisiamo che il dipendente è ritenuto responsabile di avere causato danni all’auto aziendale solo se ha agito con dolo o con colpa. Si ha dolo in presenza di un comportamento volontario (per esempio mettendosi alla guida sotto l’effetto di alcol), mentre c’è colpa quando si violano le comuni regole di diligenza, prudenza e perizia (p.es. non dando la precedenza a un incrocio per distrazione). La colpa può essere lieve, media o grave: nel primo caso il dipendente non è considerato responsabile, mentre nel secondo è tenuto soltanto a partecipare al risarcimento danni. Può inoltre sussistere una responsabilità penale in capo al conducente del veicolo, ossia in capo al dipendente che si trova alla guida dell’auto aziendale, nell’ipotesi di un sinistro procurato con colpa o con dolo che causa morte o lesioni fisiche a terzi.
INCIDENTE CON AUTO AZIENDALE: ALTRE COSE DA SAPERE
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al dipendente a cui affida il veicolo aziendale eventuali difetti o caratteristiche particolari dell’auto. In mancanza di ciò le responsabilità del lavoratore in caso di incidente saranno valutate di minore entità. Per ciò che concerne invece la quantificazione del risarcimento, su di essa incidono vari fattori tra cui la condizione economico-finanziaria del datore di lavoro e del lavoratore, così come la retribuzione percepita da quest’ultimo e anche il rischio professionale. Comunque il datore ha facoltà di trattenere la somma necessaria al risarcimento del danno decurtando l’importo direttamente dalla retribuzione mensile del lavoratore. Ricordiamo che sono risarcibili sia le spese per la riparazione dell’auto aziendale che il cosiddetto ‘fermo tecnico’, cioè il danno subito per il mancato utilizzo dell’auto dovuto al tempo necessario alle riparazioni.