Incidente nel parcheggio privato: l’assicurazione risarcisce i danni?

Incidente nel parcheggio privato: l’assicurazione  risarcisce i danni? Se trovate l'auto danneggiata nel cortile di casa e anche il colpevole non è detto che l'assicurazione sia d'accordo a risarcire i danni provocati

Se trovate l'auto danneggiata nel cortile di casa e anche il colpevole non è detto che l'assicurazione sia d'accordo a risarcire i danni provocati

20 Novembre 2018 - 01:11

E’ un episodio che normalmente si verifica per lo più in strada ma non è raro l’incidente da manovra di parcheggio anche nel cortile del condominio, nel parcheggio del supermercato o in qualsiasi altra area privata. In questi casi come ci si comporta? Se il colpevole ammette di aver sbagliato ed è disposto a firmare il CID al danneggiato, l’assicurazione risarcirà il danno? Vediamo quando e in quali luoghi l’assicurazione copre gli incidenti con le garanzie per la responsabilità civile obbligatoria.

AREA PUBBLICA E PRIVATA Il nodo del problema da sciogliere è capire se l’area dove è avvenuto l’incidente si può considerare privata (quindi ad uso esclusivo delle persone e dei mezzi autorizzati) oppure pubblica (che come stabilisce il Codice della Strada all’art.2  si considera “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”). In conseguenza di ciò ne scaturisce poi l’applicazione della giurisprudenza nota (art. 2054 del Codice Civile), mentre se il danno è causato in un’area che non può essere equiparata alle strade aperte alla circolazione dove, secondo il Codice delle Assicurazioni vige l’obbligo di dover assicurare un veicolo per poter circolare.

CON L’ASSICURAZIONE IN AREE PRIVATE Come ricorda l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, un cortile condominiale chiuso, come qualsiasi altra area nella quale l’accesso è consentito solo a chi è autorizzato, è da considerarsi area privata. Per legge gli incidenti avvenuti in tale area non rientrano nella garanzia assicurativa R.C. Auto, che è obbligatoria quando l’auto viene messa in circolazione su strade pubbliche o su aree private equiparate a quelle pubbliche perché aperte alla circolazione (es. parcheggi dei supermercati, stazioni di servizio per l’erogazione di carburante). Tuttavia è possibile estendere il contratto assicurativo anche all’interno delle aree private. Occorre quindi verificare se la polizza contiene la clausola di estensione della copertura all'”area privata”. Solo in presenza di questa estensione i danni provocati a terzi da un veicolo circolante all’interno del cortile o un parcheggio privato sono integralmente risarcibili.

SENZA ASSICURAZIONE IN AREE PUBBLICHE Il contesto è lo stesso che vede un’auto sprovvista di assicurazione obbligatoria in contravvenzione se sosta su strade pubbliche, ma in questo caso pure se parcheggiata e ferma espone il proprietario a una multa da 841 a 3.578 euro, come prevede l’articolo 193 del Codice della Strada. E il rischio che l’auto in stato di decadimento sia considerata un rifiuto abbandonato in strada espone a conseguenze ancora più pesanti. Tornando alla situazione ipotizzata in apertura, se la polizza di chi ha provocato l’incidente non è estesa anche alle aree private, non resta altro da fare che trovare un accordo di risarcimento privato tra gentiluomini e lasciare che il buonsenso porti a una conciliazione che il Codice della Strada non può incentivare.

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