Incidenti stradali: se ripari l'auto senza fattura non puoi chiedere l'IVA

Incidenti stradali: se ripari l'auto senza fattura non puoi chiedere l'IVA La Cassazione sui danni auto chiarisce: l'IVA è dovuta anche senza fattura

La Cassazione sui danni auto chiarisce: l'IVA è dovuta anche senza fattura, ma non se l'auto viene riparata in fretta e in economia

7 Ottobre 2016 - 10:10

Con una sentenza depositata il 3.10.2016, la n. 19294/16, la Suprema Corte interviene sul tema del rimborso dell'IVA per riparazione dei danni conseguenti a incidente stradale, chiarendo i confini dell'addebitabilità all'impresa assicuratrice. In un caso in cui il danneggiato contestava il mancato riconoscimento dell'IVA, gli Ermellini precisano che sì, come già statuito più volte dalla Suprema Corte, l'IVA è dovuta anche se non si ha la documentazione dell'avvenuto pagamento (Cass. 1688/10 e 14535/13), perchè l'autoriparatore dovrà addebitarla per legge al cliente, ma non se a chiedere il rimborso sia il danneggiato che ha già riparato l'auto senza fattura. In questi casi si può presumere che la riparazione sia avvenuta “in economia” e che non ci sarà alcun versamento dell'imposta. Con l'occasione, Palazzo Cavour ribadisce anche l'indirizzo restrittivo sul rimborso del c.d. fermo tecnico, che da un po' di tempo a questa parte è considerato dovuto solo se si ha la prova effettiva del danno, come ad esempio la ricevuta di pagamento del noleggio di auto sostitutiva.

VINCE LA CAUSA IN PRIMO GRADO, MA NON BASTA Il danneggiato ricorrente la causa sulla responsabilità dell'incidente stradale l'aveva vinta, ma con scarsa soddisfazione sotto il profilo del riconoscimento delle spese legali, del fermo tecnico, e dell'IVA sulle riparazioni. Così ha ritenuto di dover appellare la sentenza per la parte in cui le richieste erano state rigettate, ma il Tribunale di Tivoli, in sede di appello, ha respinto le domande. Così la vicenda è arrivata fino in Cassazione, dove è stata scritta pochi giorni fa la parola fine sulla vicenda, con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese.

L'IVA E IL FERMO TECNICO NON ERANO DOVUTI Mentre le motivazioni sul mancato riconoscimento delle spese legali si infrangono contro ostacoli di tipo formale, sul tema del mancato riconoscimento di IVA sulle riparazioni e fermo tecnico, gli Ermellini si esprimono, dando indicazioni interessanti sul debito risarcitorio dell'imposta e confermando un discutibile indirizzo sul danno da “fermo tecnico”. In particolare, la Corte chiarisce quale sia la portata dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, che vede come dovuto l'importo dell'IVA, anche sulla scorta della perizia o del preventivo, senza necessità che il danneggiato fornisca la fattura di riparazione, stante il fatto che quando riparerà la macchina, dovrà dare per legge quella somma al carrozziere. Tale orientamento è espresso in più pronunce della Suprema Corte (Cass. 1688/10 e 14535/13, per approfondire su quest'ultima, leggi l'articolo). Ma nel caso di specie, la Corte prende in considerazione un elemento decisivo del caso concreto, che porta alla disapplicazione del principio suindicato: il danneggiato, al momento della decisione della Corte, ha già riparato da molto tempo l'auto e non è in grado di fornire prova del versamento dell'IVA (in sostanza manca la fattura). Di conseguenza è presumibile che tale versamento non avverrà mai, dunque l'IVA non può essere addebitata alla compagnia. Sul fermo tecnico gli Ermellini si limitano a richiamare il recente orientamento, per cui “il danno da fermo tecnico dev'essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo” (Cass. 20620/15, di questo argomento abbiamo già parlato in questo articolo). Quindi, nel caso di specie, niente liquidazione forfettaria del danno e, stanti le considerazioni sopra svolte, rigetto del ricorso.

SULL'IVA TUTTO CHIARO, MA NON CI SIAMO SUL FERMO TECNICO Il ragionamento svolto dalla Corte sull'IVA delle riparazioni, è chiaro e aderente alla realtà. Al contempo si riafferma un principio giusto, l'IVA si deve rimborsare anche a chi non ha i soldi per riparare subito l'auto, ma si evidenzia anche il caso in cui è logico dubitare che tale costo verrà mai sostenuto dal danneggiato, quello in cui questi ha riparato l'auto da un pezzo e non è verosimile che venga emessa più alcuna fattura. Molto meno condivisibile è la posizione assunta di recente dalla Suprema Corte sul danno da “fermo tecnico”. Il criterio offerto è freddamente formalista, appiattito sul principio che chi chiede il risarcimento deve provare il danno sofferto. Per quanto possa essere più rispondente ai principi dell'ordinamento, questo indirizzo è senz'altro meno vicino alla realtà di chi subisce le conseguenze di un incidente stradale. La realtà è che la maggior parte dei danneggiati soffre la mancanza di disponibilità dell'auto per diversi giorni, senza poter provare un ammanco economico o il mancato profitto da utilizzo del bene. La maggior parte di loro soffre semplicemente un disagio, magari anche non indifferente, nel continuare a svolgere la propria vita, lavorativa e familiare, senza l'ausilio dell'auto. Per non considerare che c'è chi non può permettersi di noleggiare un auto sostitutiva per una settimana, o chi trovandosi senz'auto, perde un lavoro precario, senza poter fornire alcuna prova di ciò. Il disagio di rimanere senz'auto è tra l'altro connesso al problema dell'impossibilità di molti di anticipare il costo delle spese di riparazione, così che il periodo di mancanza di disponibilità del mezzo si allunghi terribilmente, accodandosi ai tempi tecnici di erogazione del risarcimento. La soluzione a questo problema dovrebbe essere un riconoscimento di una nuova voce di danno, anche di nuova denominazione, persino spostata nell'alveo del danno alla persona, se necessario da un punto di vista “formale”. Intanto però, questa situazione piace alle compagnie, che oltre a risparmiare sui risarcimenti, potranno offrire con efficacia i loro servizi di carrozzerie convenzionate (a basso costo).

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