Interessante chiarimento degli Ermellini sulle caratteristiche minime delle strade urbane di scorrimento sulle quali posizionare gli autovelox
La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n. 4090, depositata il 12.2.2019, è intervenuta sulla questione della legittima apposizione di strumenti per il rilevamento automatico della velocità al fine di contestazione non immediata di infrazioni. Si trattava del Viale Leonardo da Vinci in Prato, lungo il quale un'automobilista era stata multata per eccesso di velocità mediante autovelox. Impugnata la sanzione, il caso è giunto fino in Cassazione, dove finalmente la combattiva ricorrente ha avuto la meglio. E' qui interessante il ragionamento svolto dalla Suprema Corte, che ci fornisce un'interpretazione “pesante”, visto che proviene dal massimo organo interpretativo delle norme, delle caratteristiche richieste dall'art. 4 d.l. 121/2002, che richiama a sua volta l'art. 2, comma 3, lett. d) del C.d.S..
QUANDO SCATTA L'AUTOVELOX SULLE STRADE URBANE Il Viale Leonardo da Vinci a Prato è uno di quei viali che sembrano strade provinciali, o statali, insomma, che non hanno nulla delle strade di città, tutte incroci, condomini ed esercizi commerciali. E proprio come spesso accade in certe strade provinciali, alla protagonista di questa vicenda capitò nel 2011 di incappare nella rilevazione di eccesso di velocità ex art. 142 C.d.S., tramite apparecchio autovelox. Senonchè la donna, combattiva lei, o affidatasi a difensori particolarmente agguerrito, ha portato la multa fino in Cassazione, spuntandola all'ultimo, grazie alla precisa definizione che la normativa dà delle strade a scorrimento in cui possa essere posizionato l'autovelox.
UNA QUESTIONE DI “CARATTERISTICHE MINIME” La ricorrente fa centro presentando, tra i vari motivi di censura della sentenza del Tribunale che confermava la sanzione, la denuncia di violazione e falsa applicazione degli art. 2 C.d.S. e 4, d.l. n. 121 del 2002. Tali norme combinate insieme individuano le caratteristiche che una strada debba avere per essere individuata dal Prefetto come strada urbana a scorrimento dove poter posizionare l'autovelox. In particolare l'art. 4 d.l. 121/02 prevede che “[…]I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. E se guardiamo al citato art. 2 C.d.S., comma 2 lett. D, leggiamo che le strade urbane di scorrimento devono avere le seguenti caratteristiche minime: “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”. Proprio grazie ad alcune differenze strutturali tra il viale percorso dalla ricorrente al momento della rilevazione e le caratteristiche succitate, hanno quindi portato la Corte all'accoglimento del ricorso.
IL PRINCIPIO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E LA TECNOLOGIA La lettura pignola del dettato normativo da parte degli Ermellini ci pone di fronte a una possibile nuova strada per coloro che non vogliano pagare le sanzioni elevate con gli autovelox. Se gli elementi previsti dall'articolo 2 C.d.S. vengono presi in questo modo, gli autovelox difficilmente potranno essere posti all'interno delle città. Il dibattito sull'uso dell'autovelox è aperto da tempo, a colpi di sentenze della Cassazione, che talvolta hanno frenato la fame di incasso delle Amministrazioni (leggi ad esempio questo articolo), talaltra l'hanno qualificata come prevenzione e tutela della sicurezza (leggi invece questo articolo). Diciamo che in questo caso gli Ermellini non mettono in campo considerazioni generali sulla funzione dell'utilizzo di apparecchi per la rilevazione degli eccessi di velocità, ma richiamano a un rispetto rigoroso della 'tipicità' dei casi in cui la contestazione delle infrazioni può non essere immediata. Bisogna sempre ricordare infatti che la regola generale della contestazione immediata è posta a presidio del diritto di difesa dei cittadini, e in tempi sempre più tecnologici, in cui siamo tutti sempre più video sorvegliati, i principi vanno tenuti saldi.