
Andare in bici fa bene all'ambiente e al fisico. Ecco come farlo in sicurezza evitando le multe da circolazione su marciapiedi e in contromano
Tutti salgono almeno una volta in sella a una bici, l’oggetto ludico più desiderato dai bambini e il mezzo di trasporto più green che esista per gli adulti. E’ forse a causa di questa sovrapposizione di sorta che in molti sottovalutano le potenzialità della bicicletta, un veicolo a tutti gli effetti e in quanto tale il suo utilizzo è soggetto a specifici articoli del Codice della Strada. E’ concesso andare contro il senso di marcia? Se è quando si può dividere il marciapiede con i pedoni? Vediamo nei dettagli cosa bisogna sapere per essere dei ciclisti in regola e soprattutto in sicurezza.
LA DEFINIZIONE DI “VELOCIPEDE”
Innanzitutto, che cosa sono i velocipedi? Sono veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, prodotta, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, dalle persone che si trovano sul veicolo stesso. Quindi, sono veicoli, e, tali, devono rispettare tutte le regole previste dal codice della strada per la circolazione dei veicoli, con particolare riguardo alle norme di comportamento e alla segnaletica stradale. Anche se la bici è un passe partout della città, non sempre è possibile far girare i pedali dove si vuole. Tali veicoli, infatti, sono obbligati a circolare sulle cosiddette piste ciclabili, percorsi loro esclusivamente riservati, a garanzia della sicurezza dei ciclisti stessi. Nel caso in cui tali piste non esistano, i velocipedi possono circolare sulla carreggiata, normalmente in unica fila, senza farsi trainare e il più vicino possibile al margine destro.Quando le circostanze lo richiedono (attraversamento di strada a traffico intenso e veloce o in condizioni di scarsa visibilità), i velocipedi devono essere condotti a mano secondo le regole valide per i pedoni. Quindi usando gli attraversamenti pedonali e – se presenti – rispettando la luce verde del semaforo pedonale.
POSSONO CIRCOLARE IN COPPIA O SUI MARCIAPIEDI?
Il pomo della discordia più accesa tra ciclisti, pedoni e automobilisti è probabilmente il transito di bici sul marciapiede o “in formazione” occupando gran parte della carreggiata. L’art. 143 del codice della strada, a tale proposito impone ai veicoli senza motore, e quindi anche alle bici, di marciare sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, in modo da non intralciare il transito dei veicoli a motore. Quindi vige la regola generale secondo cui i velocipedi, quando marciano sulla carreggiata, “debbono procedere in fila unica in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano”.Quando, invece, non sussistono situazioni particolari di intralcio alla circolazione i ciclisti possono marciare affiancati, ma mai in numero superiore a due. Quanto alla possibilità di pedalare sui marciapiedi è la destinazione d’uso del suolo sopraelevato ad imporne il divieto. Il marciapiede, per definizione, (art. 3, codice della strada) è l’area destinata all’esclusivo transito dei pedoni. Quindi i ciclisti non possono transitare – secondo il Codice della Strada – perché la bicicletta che circola sul marciapiede, in mezzo ai pedoni, crea ovviamente una situazione di pericolosità e insicurezza della circolazione stradale, e in particolare di quella pedonale. Inoltre, tale comportamento è vietato dal codice della strada e sanzionato con una multa da 41 euro in base all’art. 143 del codice della strada.
NON PIU’ DI DUE SENZA ECCEZIONI
Si diceva che le biciclette devono procedere in fila unica, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano; altrimenti, possono circolare affiancati, mai in numero superiore a due: tale ultima regola, prevista dal codice stradale, è tassativa, e non consente alcuna interpretazione più favorevole. Ma quando è consentita la circolazione delle bici affiancate a due a due? Quando la carreggiata stradale sia molto ampia, formata da due o più corsie per senso di marcia; oppure su strade secondarie, ove il traffico di veicoli a motore sia scarso.
CONTROMANO CICLABILE E CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA
Nonostante vari interventi ministeriali a chiarimento delle regole sulla circolazione contromano dei velocipedi, e le insistenti richieste di alcune associazioni di categoria, è necessario precisare che, ad oggi, le biciclette non possono circolare in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli.Non è neppure pensabile che si possa approvare una regola del genere, proprio perché metterebbe a rischio soprattutto l’incolumità dei ciclisti oltre che la sicurezza della circolazione stradale. Per cui, tranne nel caso di presenza di apposita pista ciclabile, debitamente separata dalla carreggiata stradale e ben protetta, i velocipedi devono circolare sulla carreggiata stessa, mantenendo il senso di marcia degli altri veicoli. Chi viene sorpreso a circolare in bici in senso contrario è sanzionabile dagli artt. 6 o 7, a seconda che ci si trovi fuori del centro abitato o al suo interno, come violazione della segnaletica stradale verticale. La circolazione all’interno di rotatoria con una bici obbliga a rispettare, sempre, la regola generale stabilita dall’art. 143, c.d.s.: per i veicoli privi di motore, è obbligatorio circolare sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata in modo da non intralciare il transito dei veicoli a motore. Per cui, sempre, ma soprattutto in un momento di traffico intenso, è vietato alle bici di transitare nella corsia più interna delle rotatorie.
UTILE RICORDARE CHE
Il Codice e il regolamento impongono ai conducenti dei velocipedi il rispetto di ulteriori particolari prescrizioni. I ciclisti devono avere:
– libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
– la visuale completamente libera davanti e lateralmente e mantenere la più ampia libertà di movimento;
– ove le piste ciclabili siano interrotte con immissione su una carreggiata a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
L’EQUIPAGGIAMENTO DELLE BICICLETTE
I velocipedi non sono regolamentati da norme europee e pertanto per essi vale la disciplina fissata dal vigente codice della strada (art. 68) che fissa dimensioni limite, dispositivi di equipaggiamento e caratteristiche del seggiolino o del rimorchio per il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età.
In particolare, i velocipedi non possono superare le seguenti dimensioni:
Velocipedi. Lunghezza 3 m – Larghezza 1,3 m – Altezza 2,2 m
Rimorchi per velocipedi. Lunghezza 3 m – Larghezza 0,75 m – Altezza 1 m
e devono essere equipaggiati di:
– efficace sistema di frenatura disposto in modo da poter essere facilmente e rapidamente manovrato in qualunque occasione, senza agire direttamente sul manto stradale, costituito in particolare di due dispositivi di frenatura indipendenti fra loro e agenti uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore (sullo pneumatico o sul cerchione); il comando può essere a mano o a pedale;
– dispositivi di segnalazione visiva (presenti e funzionanti nei casi previsti dall’art. 152codice della strada, a eccezione di velocipedi impiegati durante le competizioni sportive): anteriormente luci bianche o gialle, posteriormente luci rosse e catadiottri rossi; sui pedali e sui lati del velocipede catadiottri gialli;
– campanello (ad eccezione di velocipedi impiegati durante le competizioni sportive), per le segnalazioni acustiche; il campanello deve emettere un suono di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza;
– ruote con pneumatici.
Si precisa che tali dispositivi devono essere presenti anche sulle bici impiegate per le competizioni sportive, nel caso in cui circolino su strada fuori dalle suddette competizioni. Inoltre, è consigliabile sempre indossare indumenti ad alta visibilità o con elementi riflettenti così da poter essere avvistati prima anche a distanza dalle auto che sopraggiungono, soprattutto quando si percorrono strade prive di illuminazione pubblica o in caso di pioggia o nebbia.