
Per il Giudice di pace, l'autovelox è sul lato sbagliato. Il Prefetto, che ha dato l'ok, invece boccia i ricorsi. L'assurdo caso di Sesto Campano
S'inasprisce la polemica sull'autovelox di Sesto Campano (Isernia nel Molise). L'associazione sindacale Fiadel (Federazione italiana autonoma dipendenti enti locali) denuncia che l'autovelox fisso installato lungo la Strada statale 85, lato destro direzione Napoli, in una zona del Comune di Sesto Campano, e piazzato proprio da questa amministrazione, è illegittimo. Ciò nonostante, dice la Fiadel, la Polizia municipale appioppa multe agli automobilisti.
QUALE DIFFERENZA – Da una parte, sostiene la Fiadel, se qualcuno ricorre al Prefetto di Isernia eccependo l'illegittimità dell'autovelox, rischia che il ricorso: raddoppio della multa. Al contrario, tutti i Giudici di pace di Isernia annullano le sanzioni. Il 20 ottobre scorso, i cittadini hanno vinto ulteriori tre cause presso il Giudice di pace riguardanti quell'autovelox: il Giudice di pace ha anche condannato il Comune di Sesto Campano a risarcire il ricorrente (100 euro) e la Prefettura (che aveva respinto il primo ricorso) a indennizzare gli automobilisti fino a 200 euro.
QUANDO FARE RICORSO – Come ricordiamo nella nostra guida, è sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso va presentato entro 30 giorni (occhio, per l'opposizione al Prefetto i giorni invece sono 60) dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Innanzi al Giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Va precisato che si apre una causa vera e propria, regolata dalle norme del Codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate.
C'È UNA TASSA – Per fare ricorso si deve pagare il contributo unificato, che in genere è di 43 euro (per le multe fino a 1.100 euro). In passato si discuteva se, nel caso in cui il verbale prevedesse anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, si dovesse pagare il contributo previsto per le cause di valore indeterminabile (237 euro, oltre a 27 euro di marca da bollo). Di recente è intervenuta una sentenza della Corte di cassazione: ha ribadito che, anche in questo caso, si applica il contributo previsto per la sanzione principale. Quindi, nella maggior parte delle ipotesi, 43 euro (sentenza del 16 giugno 2014 numero 13598). Il contributo di 237 euro si deve pagare, invece, in tutti i casi in cui in cui si voglia impugnare la sanzione della sospensione della patente: vedi qui il nostro approfondimento.