Lesioni lievi e riscontro strumentale: i tribunali smontano la tesi delle assicurazioni
La L. 27/12 ha posto dei limiti al risarcimento dei danni lievi e le compagnie hanno chiuso in fretta i rubinetti. Presto dovranno riaprirli
Da qualche mese un nuovo indirizzo giurisprudenziale, molto ben circostanziato e attento alla dottrina più autorevole, ha chiarito quale sia l'unica interpretazione possibile delle norme introdotte dal Governo Monti sull'accertamento dei danni lievi da incidente stradale. L'art. 32, commi 3ter e 3quater, della L. 27/12 ha infatti introdotto un meccanismo di filtro, per cui i danni fisici lievi da circolazione stradale possono essere risarciti solo se c'è un “accertamento clinico strumentale obiettivo” (vale solo per l'invalidità permanente), oppure un riscontro “visivo o strumentale” (vale per tutti i tipi di lesione). L'introduzione di queste nuove norme ha prodotto un taglio netto dei risarcimenti dei danni lievi, soprattutto quelli conseguenti al trauma minore del collo (colpo di frusta). La tesi delle compagnie è divenuta subito quella che “senza riscontro strumentale non si paga”. Così da lasciare senza risarcimento, per esempio, il danno da frattura di una donna incinta, in quanto non provato da lastre (pericolose per il feto). Una simile interpretazione porta evidentemente ad assurdi risultati, tanto che fin da subito si sono affermate altre chiavi interpretative delle norme, che permettono di superare l'empasse che si crea se si pretende che per risarcire i danni lievi da incidente stradale ricorrano tutti i requisiti chiesti dalla norma (accertamento clinico-strumentale-obiettivo). Negli ultimi mesi alcune pronunce di merito di una maggiore autorevolezza, ovvero di Tribunali e non di Giudici di Pace, hanno chiarito quale sia l'unica interpretazione costituzionalmente legittima dei commi 3ter e 3quater dell'art. 32 della L. 27/12. Si tratta delle sentenze del Tribunale di Bologna, G.U. Dr.ssa Neri, n. 192/15, del Tribunale di Padova, in sede di appello, G.U. Dr. Bordon, n. 3371/2014 e del Tribunale di Trento, in sede di appello, G.U. Dr.ssa Alinari, n. 247/15.
I DUE COMMI VANNO RIUNITI IN UN UNICO PRINCIPIO – La prima tesi propugnata dalle Assicurazioni e dai loro uffici liquidativi e legali che salta, è che i due commi citati della L. 27/12 (art. 32, commi 3ter e 3quater) abbiano funzioni diverse. In particolare nel mirino delle compagnie c'è sempre stato il comma 3quater, che indicando il doppio requisito del riscontro visivo o (oppure) strumentale, rende vano il tentativo di condizionare al secondo la risarcibilità. Per questo le compagnie avevano sostenuto che il comma 3quater fosse da applicare alla sola inabilità temporanea, dovendosi per l'invalidità permanente preferire il 3ter che invece imporrebbe il triplice requisito clinico-obiettivo-strumentale. Il Giudice del Tribunale di Bologna infatti afferma che “nelle due norme il legislatore ha usato dei sinonimi o delle perifrasi per indicare il medesimo concetto…non avrebbe avuto alcun senso stabilire una disciplina diversa per l'invalidità temporanea e quella permanente”. Gli fa eco il Giudice del Tribunale di Padova, che afferma similmente che “a dispetto del diverso tenore letterale, le due norme sono sostanzialmente sovrapponibili, perchè usano perifrasi per esprimere gli stessi concetti, e hanno la finalità di individuare un criterio ermeneutico da utilizzare ai fini del riscontro dell'esistenza delle lesioni.”
IL RISCONTRO NON DEVE PER FORZA ESSERE STRUMENTALE – La sovrapposizione dei due commi permette di utilizzare tutti i termini ivi contenuti, quindi il riscontro della lesione avverrà in base a un complesso accertamento medico che sia clinico, oppure strumentale, oppure obiettivo, oppure visivo. Il Giudice padovano infatti precisa che ci sono lesioni che possono solo essere accertate strumentalmente, ma anche lesioni che non appaiono strumentalmente ma appaiono ricorrendo alla “clinica”, che per il Giudice è “quella parte della scienza medica che studia le manifestazioni morbose delle malattie mediante l'osservazione diretta dei singoli pazienti”. Così come l'accertamento potrà avvenire “visivamente”, ovvero mediante visita medica, non potendo escludere dal novero dei mezzi di accertamento medici “l'ispezione, la palpazione, la percussione, l'auscultazione ed ogni altra attività che costituisce il bagaglio della semeiotica”. Sulla stessa linea si era espresso il Giudice felsineo, che aveva infatti scritto nella sua sentenza che: “il medico-legale dovrà accertare l'esistenza della lesione con le modalità prescritte nei tre aggettivi (comma 3ter) o con i due avverbi (comma 3quater).” In base a questa interpretazione, l'unica che non ponga in contrasto la normativa e la scienza medica, non è affatto necessario che vi sia il riscontro strumentale affinchè possa essere risarcita una lesione lieve da incidente stradale. Il medesimo orientamento è stato condiviso recentissimamente anche dal Tribunale di Trento, che ha respinto un appello incidentale di una compagnia che pretendeva di non pagare un colpo di frusta per la mancanza di riscontro clinico-obiettivo-strumentale: “la rettilineizzazione del rachide cervicale…documenta e testimonia che l'appellante ha riportato il trauma distorsivo del rachide cervico-dorsale, lesione quest'ultima riscontrata dall'accertamento obiettivo espletato dallo stesso C.T.U.” Ma vi è di più. L'interpretazione data dal comparto assicurativo viola, secondo i citati Tribunali, anche la Costituzione, con riferimento alla tutela del diritto alla salute (art. 32).
L'OBBLIGO DI RISCONTRO STRUMENTALE E IL DIRITTO ALLA SALUTE – Come abbiamo visto, se non si considerano i criteri dei commi 3ter e 3quater dell'art. 32, L. 27/12, come un unico criterio “modellabile” a seconda del tipo di lesione, si finisce per dare alle lesioni un valore diverso da quello che viene loro attribuito dalla scienza medica. Ci sono infatti lesioni che sono accertabili solo strumentalmente, ma anche lesioni che sono accertabili solo con approccio clinico, o visivo, tramite visita medica, perchè strumentalmente non risultano. Il Giudice di Padova fa alcuni esempi di lesioni suscettibili di diverso accertamento, e ci avverte che se non si utilizza il criterio di accertamento nel senso di poter utilizzare i diversi medici permessi dalla scienza medica, si crea un vuoto di tutela anticostituzionale: “un trauma cranico con microlesione encefalica che dà luogo ad un focolaio epilettogeno, produce sintomatologia di tipo temporale, non crisi generalizzate, che nessuno vede e solo il paziente riferisce. In questo caso la patologia non è dimostrabile né clinicamente, né all'esame obiettivo: è solo dimostrabile strumentalmente attraverso un'alterazione dell'EEG. I disturbi psicoreattivi non sono dimostrabili strumentalmente, ma solo ricorrendo alla clinica. Analogamente le lesioni sensoriali trovano di regola esclusivo riscontro clinico e, ben difficilmente, tranne indagini estremamente complesse, possono avere un riscontro strumentale. Un'interpretazione letterale della norma porterebbe dunque ad escludere il risarcimento di alcuni danni biologici, nonostante la scienza medica e la corretta applicazione metodologica valutativa medico legale non abbiano dubbi circa la loro esistenza”. E tale “introduzione di un vuoto di tutela nel risarcimento del danno alla salute comporterebbe seri problemi di compatibilità con il diritto fondamentale tutelato dall'art. 32 Cost.”. Allo stesso modo il Tribunale di Bologna aveva osservato che la tesi perorata dalle compagnie “risulterebbe contraria all'art. 32 della Costituzione, in quanto stabilirebbe la non antigiuridicità, e dunque la non risarcibilità, delle lesioni al diritto alla salute che non fossero strumentalmente accertabili.”.
IL GOVERNO STA CON LE LOBBY, I TRIBUNALI CON LA GIUSTIZIA – Queste sentenze intervengono a dare rango giurisprudenziale a tesi in realtà già da tempo pubblicate da attenta dottrina e da qualche illuminato Giudice di Pace. Viene in tal modo sbarrata la strada al tentativo di operare un sostanziale taglio alla cieca ai risarcimenti per le lesioni lievi, che in diversi casi non sono documentabili strumentalmente, ma nondimeno possono essere verificate da un attento esame medico legale. Ma mentre la Giurisprudenza di merito più accorta afferma tali principi, il governo Renzi vara una riforma che va in direzione diametralmente opposta: nel DDL concorrenza infatti, viene abrogata la norma di cui al comma 3quater dell'art. 32 L. 27/12, invisa all'ANIA perchè contiene quel doppio criterio “visivamente o strumentalmente”, che vanifica le ambizioni economiche delle compagnie. Poco importa, anche entrasse in vigore quest'ennesima “riforma regalo”, l'interpretazione indicata dai Tribunali di Bologna e di Padova, che certamente farà scuola, non permetterebbe lo stesso di utilizzare la teoria della necessità del riscontro strumentale, tanto cara alle compagnie quanto ingiusta verso i danneggiati.