Multa autovelox: anche se si fa ricorso, bisogna dire chi era al volante

Multa autovelox: anche se si fa ricorso, bisogna dire chi era al volante Il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente non viene congelato dal ricorso. In caso di vittoria

Il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente non viene congelato dal ricorso. In caso di vittoria, i punti non si perdono

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5 Ottobre 2015 - 06:10

Il codice della strada è chiaro: se un automobilista riceve una multa a casa col taglio di punti-patente (il caso classico è il verbale da autovelox), deve comunicare alla polizia il nome del guidatore, cui sottrarre punteggio. Se se fa ricorso contro la multa? Deve comunque inviare all'autorità la comunicazione coi dati dell'effettivo conducente (il modulo è spesso contenuto nella multa stessa). Lo ha confermato la Cassazione, con sentenza 19380/15, che ha preso in esame una controversia del 2006.

PAROLA AI GIUDICI – Il ricorso contro il verbale di contestazione di violazione del codice della strada non sospende i termini (60 giorni) entro cui il proprietario dell'auto deve adempiere a un obbligo preciso: dichiarare chi era alla guida del mezzo nel caso di specie. Ma che succede ai punti nel frattempo? I punti vengono congelati, e poi il ministero decide il da farsi dopo aver verificato l'esito del ricorso. È un grave errore quello commesso da alcune forze dell'ordine che, pur in presenza di ricorso, tagliano i punti: no, in realtà, per legge, la decurtazione va in “freezer”; e dopo la sentenza, scatta l'eventuale sottrazione di crediti della patente.

COME FUNZIONA – La Cassazione ricorda che, all'atto del rilascio della patente di guida, a ciascun conducente viene attribuito un punteggio di venti punti iniziali. Il codice della strada prevede il funzionamento del meccanismo della patente a punti all'articolo 126-bis, dove tra l'altro è allegata una tabella  indicante, per ciascuna violazione, il numero di punti che verranno decurtati. Tale punteggio subisce decurtazioni ogni volta che si commette una violazione alle norme del codice della strada che prevede che alla patente di guida vengano tolti un certo numero di punti prestabilito, da 2 a 10, a seconda della gravità della violazione.

BATOSTA FINALE – La comunicazione per la decurtazione dei punti deve essere effettuata a carico del conducente quale soggetto che ha commesso la violazione; nel caso di mancata identificazione del conducente (per il caso ad esempio, in cui il veicolo non sia fermato immediatamente), il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 196, codice della strada, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 284 euro (più spese di notifica, che fanno impennare il conto a quasi 300 euro totali).

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