Cambio di rotta della Suprema Corte: limiti di velocità e autovelox non vanno ripetuti dopo l'incrocio, la multa è valida
In data 12 maggio 2016, è stata depositata la sentenza n. 9770 della II sezione civile della Corte di Cassazione, che segna un netto cambio di rotta su un tema caldo per tutti gli automobilisti pizzicati dall'autovelox. Si tratta del presunto obbligo della P.A. di ripetere i cartelli con i limiti di velocità e le presegnalazioni di controllo elettronico, dopo ogni incrocio, sul presupposto che ogni intersezione segna la decadenza dell'imposizione e la necessità di rinnovarla. Due anni fa commentavamo una sentenza di segno esattamente opposto, la n. 11018/14; leggi la vicenda che ha salvato il trasgressore dalla multa senza il segnale dopo l'incrocio. Ora invece gli Ermellini rigettano il ricorso di un trasgressore sostenendo che non “assuma rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione”.
RICORSO RIGETTATO IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO Le tesi difensive del ricorrente non sono mai state accolte. Fin dal primo grado di giudizio, avanti al Giudice di Pace di Novara, che ha rigettato l'opposizione, come poi ha confermato il Tribunale di Torino. In Cassazione, dopo aver chiarito questioni inerenti la notifica alla P.A., gli Ermellini hanno scartato, perchè inammissibili in sede di legittimità, le questioni sulla corretta posizione e visibilità del cartello di segnalazione luminosa del controllo elettronico della velocità. L'unico motivo approfondito, è stato quello della mancata ripetizione del segnale per il tratto in cui l'eccesso è stato rilevato, visto che in mezzo c'era un'intersezione stradale. Ma il motivo, con tanto di riferimento a giurisprudenza precedente, viene dichiarato infondato.
AUTOVELOX VALIDO ANCHE SENZA RIPETERE I SEGNALI Il principio richiamato dalla Corte, antitetico rispetto a quello sopra citato di cui alla sentenza n. 11018/14 è quello già espresso in una precedente ordinanza, n. 25769/13: “l'art. 2 del D.M. 15 agosto 2007…non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi….ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada”. Insomma la posizione della Corte è chiara, intersezioni o no, non è necessario che il segnale di divieto sia ripetuto. Il ricorso viene rigettato, ma non si può dire che l'appiglio della mancata ripetizione fosse campato per aria. Vi erano motivi sufficienti per ritenere, anzi, che quell'argomento avrebbe colto nel segno.
C'E' UN CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE Come già anticipato più sopra, i Giudici di Piazza Cavour si erano già occupati della questione della mancata ripetizione dei segnali di limite di velocità dopo un incrocio, ma non solo con la pronuncia sopracitata n.25769/13, bensì anche con la sentenza, commentata da SicurAUTO.it, n. 11018/14, con la quale accoglievano il ricorso di un automobilista di Locri che aveva insistito sulla nullità del limite di velocità fino in Cassazione, dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio. Nel caso sopra citato, non veniva preso in considerazione l'art. 2, D.M. 15 agosto 2007, bensì l'art. 104 del C.d.S., che stabilisce appunto che “lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale”. Le due decisioni dunque, partendo da presupposti diversi, e nell'interpretazione di norme diverse, giungono anche a conclusioni antitetiche. Per quanto bagatellare o formale possa sembrare la questione, senza una pronuncia delle SSUU, il contrasto potrebbe rimanere. Vedremo cosa succederà.