Multa inviata a casa: valida se la strada è stretta

Multa inviata a casa: valida se la strada è stretta I vigili possono sanzionare l'automobilista senza fermarlo se la strada è stretta: bloccandolo

I vigili possono sanzionare l'automobilista senza fermarlo se la strada è stretta: bloccandolo, sarebbero di intralcio

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31 Marzo 2015 - 07:03

La Cassazione conferma, con sentenza 5825 dell'11 dicembre 2014, pubblicata il 24 marzo 2015 (sesta sezione civile): se la strada è stretta, non è necessaria la contestazione immediata. Ossia, le forze dell'ordine non sono tenute a fermare il guidatore e ad appioppargli la multa sul posto, ma è consentito che il verbale arrivi a casa del proprietario del mezzo. In questo secondo caso, si parla di regolare contestazione differita nel tempo, cioè in un momento successivo a quando la macchina ha commesso l'infrazione al Codice della strada.

EPISODIO DEL 2008 – Tutto è nato a Roma, nel 2008. Sulla tangenziale Est, un conducente veniva multato da una volante per violazione del divieto di circolazione imposto da un'ordinanza del sindaco, per la prevenzione dell'inquinamento acustico. A causa della strada stretta, i poliziotti – scrivevano nel verbale – non avevano potuto procedere con la contestazione immediata. L'automobilista non ci stava e si apriva una battaglia legale: la multa, diceva il cittadino, era nulla, perché non era stato bloccato dalla municipale ai margini della strada, e quindi, senza contestazione immediata della condotta illecita, gli era stata negata la possibilità di difendersi. Si finiva in Cassazione, che però dava torto al guidatore: al buona fede dei poliziotti è tale sino a che non si dimostri il contrario con querela di falso. Al massimo, quindi, il conducente avrebbe dovuto opporsi querelando gli agenti: avete sbagliato a ritenere che io abbia commesso un'infrazione, la vostra percezione di come sono andate le cose è errata. Questo il punto chiave della sentenza degli ermellini, molto complessa e articolata, perché va a toccare altre questioni, però marginali rispetto al motivo essenziale del ricorso per Cassazione: la mancata contestazione immediata.

CONTESTAZIONE DIFFERITA – D'altronde, il Codice della strada, all'articolo 201, comma 1, a proposito della contestazione differita dice che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, a uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

IN QUALI CASI – Solo indicativamente, al comma 1 bis, il Codice elenca i casi in cui la contestazione differita è accetta. Anzitutto, quando è impossibile raggiungere un veicolo lanciato a eccessiva velocità. Ma anche per l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa. Idem se c'è un sorpasso vietato. Poi, per l'aaccertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. E pure per l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di rilevazione o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Contestazione differita ok anche nella rilevazione (con telecamere) degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.

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