La sentenza del giudice di pace di Alessandria dice che va prodotta la foto in sede di giudizio, e non allegandola al verbale
Sul web impazza una news particolare: un giudice di pace avrebbe sentenziato che, se non viene allegata la foto del Tutor (controlla la velocità media in autostrada) al verbale, allora la multa è nulla. In realtà, le cose stanno ben diversamente: se la foto non viene prodotta in sede di giudizio (la causa davanti al giudice per il ricorso fatto dall'automobilista), allora ci possono anche essere gli estremi per la cancellazione del verbale.
MANCANZA DELLA FOTO – Come spiega Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore, sembrava un contrasto tra privacy ed esigenze di certezza della prova. Così la settimana scorsa la sentenza 42/15 del giudice di pace di Alessandria che ha annullato per mancanza della foto un verbale per eccesso di velocità rilevato da un Tutor sull'A26 ha fatto clamore. È solo un banale caso di disorganizzazione di uffici pubblici. Ciò non toglie che anche questo sia un problema e che comunque ci sono almeno altre due questioni su cui alcuni giudici di pace stanno accogliendo ricorsi che riguardano il Tutor: la “mancata omologazione” e il cambio del soggetto titolare del decreto di approvazione di questo sistema.
COSA DICE IL GARANTE – Da anni, il Garante della riservatezza ha prescritto che l'immagine va solo tenuta a disposizione dell'interessato che la richieda dopo aver ricevuto il verbale. E infatti, leggendo la sentenza, si capisce che il problema è stato un altro: la Prefettura – di fronte ai molteplici motivi di ricorso sostenuti da Giuseppe Maria Gallo, difensore dell'azienda destinataria – non ha mai presentato le foto al giudice. E le immagini, dice Caprino, sono alla base di qualunque accertamento d'infrazione effettuato da apparecchi automatici. Tanto più nel caso del Tutor, che quando misura la velocità media deve individuare qualsiasi veicolo all'inizio del tratto “cronometrato” e riconoscerlo alla fine, in modo da attribuirgli il suo tempo di percorrenza: il riconoscimento non può essere che fotografico.
COSA È SUCCESSO – La foto esisteva anche nel caso di Alessandria. Ma è rimasta negli uffici prefettizi o di polizia. Più probabilmente per un disguido, come già accadde per un'altra sentenza sul Tutor, che fece notizia nel luglio 2009: l'unica differenza è che all'epoca si dimenticarono di portare in giudizio un certificato di taratura. Ma contro il Tutor a volte si può “vincere” anche senza l'aiuto dei disguidi amministrativi. Qualche giudice di pace (come quello di Poggio Mirteto, sentenza 37/2014) ritiene non valida l'omologazione perché Autostrade per l'Italia ne ha “girato” la titolarità alla controllata Autostrade Tech. L'articolo 192, comma 5, del regolamento di esecuzione del Codice della strada stabilisce che è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi. Il ministero delle Infrastrutture spiegò che nel caso di una controllata al 100% si può ritenere ci sia identità con la controllante e questo dal punto di vista economico è vero. Poi c'è il problema della differenza tra omologazione e approvazione, che peraltro si pone per tutti gli apparecchi che rilevano infrazioni stradali. L'articolo 192, commi 2 e 3, stabilisce che la prima si ha quando il ministero deve verificare la rispondenza a requisiti stabiliti da altre parti del Regolamento, la seconda riguarda i casi in cui non ci sono requisiti fissati. Ma c'è un difetto di coordinamento tra Regolamento e articolo 142 del Codice, che per i velocimetri parla di omologazione nonostante il Regolamento non fissi alcun requisito e, anzi, il suo articolo 345 parli di approvazione. Per il Tutor, il ministero (parere 58422/2010) afferma che è lo stesso, perché i requisiti esistono, anche se non li ha stabiliti il Regolamento, bensì il Consiglio superiore dei lavori pubblici.