Quante volte si pagano le multe seriali per molteplici accessi nelle Ztl: una nuova legge del 2022 sembrava aver portato una grossa novità, ma in realtà è cambiato poco
Il nuovo articolo 198-bis del Codice della Strada introdotto lo scorso agosto dalla legge di conversione del decreto Infrastrutture e Trasporti 2022 sembrava aver risolto il problema delle multe seriali per l’accesso ripetuto nelle Ztl, commesso in buona fede, disponendo che la violazione, anche in tempi diversi, di una medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo dev’essere considerata come un’unica infrazione. Tuttavia una successiva circolare del Ministero dell’Interno ha interpretato il provvedimento in modo molto restrittivo, limitando l’applicazione del beneficio a poche e specifiche circostanze.
Aggiornamento del 23 novembre 2022 con la precisazione del Viminale sul pagamento delle multe seriali Ztl.
MULTE MULTIPLE: LE REGOLE GENERALI
Non è poi così infrequente prendere due multe nello stesso giorno per la stessa infrazione, o addirittura tre o quattro, tanto che il Codice della Strada se ne occupa indicando il da farsi in base al tipo di sanzione. Più precisamente, secondo l’articolo 189 CdS, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, “chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”. Significa, per esempio, che se con la stessa azione un conducente passa con il rosso (167 euro di multa) superando anche il limite di velocità tra i 10 e i 40 km/h (173 euro), è sanzionato con una multa di 173 euro, cioè quella per la violazione più grave, moltiplicata fino al triplo, cioè fino a 519 euro.
Il comma 2 dell’art. 189 CdS ricorda però che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, “il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
MULTE SERIALI ZTL: LE NOVITÀ DEL 2022
Proprio alla luce dell’altissima probabilità di prendere una sfilza di multe per i molteplici accessi in una Ztl, i cui varchi di ingresso sono spesso segnalati male (a volte così male da sospettare che i Comuni lo facciano apposta), il legislatore è intervenuto nell’estate 2022 con una norma che nelle intenzioni avrebbe dovuto semplificare la vita degli automobilisti, introducendo il principio secondo cui, a determinate condizioni, la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo è considerata come un’unica infrazione. Nel prossimo paragrafo possiamo leggere un riassunto del nuovo articolo 189-bis CdS (qui la versione integrale).
ARTICOLO 189-BIS DEL CODICE DELLA STRADA (IN VIGORE DAL 6 AGOSTO 2022)
1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un’unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.
2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei 90 giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l’illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell’articolo 201, nei 90 giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta del 30%, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole.
5. In deroga ai termini del pagamento in misura ridotta, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro 100 giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata. Inclusa l’eventuale integrazione qualora sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione.
6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l’istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.
7. L’istanza di archiviazione dev’essere presentata dall’interessato all’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L’istanza è corredata da copia dell’attestazione di tutti i pagamenti effettuati.
MULTE MULTIPLE: LA SPIEGAZIONE DEL NUOVO ART. 189-BIS
In sostanza il trasgressore, versando le spese di accertamento e notifica relative a ciascuna violazione (ad esempio per accessi multipli in una Ztl), ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta, dovrebbe limitarsi a pagare una somma pari al triplo del minimo edittale previsto dalla disposizione violata, se più favorevole, da versarsi entro 100 giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata. L’avvenuto pagamento costituisce istanza di archiviazione delle violazioni. L’art. 189-bis CdS prevede un’altra novità, quella dell’archiviazione: a differenza di prima che poteva essere effettuata solo dal Prefetto o dal Giudice di Pace, può essere operata anche dall’interessato presso l’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione.
MULTE SERIALI ZTL: I REALI EFFETTI PRATICI
Insomma tutto molto bello se non fosse che a settembre una circolare del Ministero dell’Interno ha raffreddato gli entusiasmi, specificando che, per chi prende multe seriali nel giro di 90 giorni, la possibilità di pagare solo il triplo di quanto previsto per una violazione singola è applicabile a poche infrazioni accertabili con controlli automatici, come assenza di assicurazione RC auto, mancata revisione o circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Per tutti gli altri invece, inclusi coloro che entrano reiteratamente in una Ztl, restano valide le disposizioni precedenti. Cioè si paga una multa di 83 euro per ogni singolo ingresso (art. 189 comma 2 CdS). A meno che le violazioni siano state commesse in tempi così ravvicinati da ricadere nel caso degli illeciti commessi nel corso di una stessa azione, per il quale il Codice della Strada (art. 189 comma 1) consente da sempre di pagare non la somma delle sanzioni singole ma quella prevista per l’infrazione più grave aumentata fino al triplo. Si tratta però di situazioni rare e comunque rimesse alla valutazione del Giudice di pace.