
Quando gli agenti della Polstrada comminano multe stradali ai minorenni, chi paga le relative sanzioni? Gli stessi minori o chi ne detiene la potestà?
Anche un minore può violare le norme del Codice della Strada. Com’è noto, infatti, la legge consente la guida di alcuni veicoli anche ai conducenti di età inferiore ai 18 anni, se in possesso della necessaria patente. Per esempio per guidare i ciclomotori fino a 50 cc bastano 14 anni, mentre per i ciclomotori 125 cc ne servono 16. Stessa cosa per quadricicli leggeri e non leggeri (le cosiddette microcar). Nulla perciò impedisce che un minore possa infrangere il codice, essendo un utente della strada come tutti gli altri. Di conseguenza le forze dell’ordine hanno piena facoltà di infliggere multe stradali ai minorenni, senza eccezioni. Ma quando accade, a chi spetta pagare le sanzioni? Agli stessi multati o ai loro genitori? Proviamo a fare chiarezza.
MULTE STRADALI AI MINORENNI: CHI PAGA?
Il dispositivo dell’articolo 194 del Codice della Strada dispone che in tutte le ipotesi in cui lo stesso CdS prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. E andiamo dunque a vedere cosa impone la legge 689/81. La norma è chiarissima: “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere”. Quindi non ci sono dubbi: un minore di 18 anni non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa. Ciò però non vuol dire che la violazione commessa dal minorenne non debba essere punita. Sempre la legge 689 dispone infatti che della violazione ne risponde chi era tenuto alla sua sorveglianza, di solito i genitori. Insomma, in questo caso le colpe dei figli ricadono sui padri (o sulle madri).
CONTESTAZIONE E NOTIFICA DELLA MULTA AL MINORENNE
Per quanto riguarda invece la modalità di contestazione e notifica della multa a un soggetto minorenne, la 689/81 ricorda anche che “la violazione, quando è possibile, dev’essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Se ciò non è stato possibile gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro 90 giorni dall’accertamento se residenti in Italia, o entro 360 se residenti all’estero. Recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che gli agenti accertatori devono redarre immediatamente il verbale d’infrazione a carico di un conducente minorenne, ma come trasgressore va indicato il nome di colui che esercita la potestà sul minore. Che sarà quindi responsabile non in qualità di autore materiale del fatto. Ma per violazione del dovere di vigilanza sul minore, che resta l’effettivo autore dell’infrazione.