Omicidio stradale: i test tossicologici diventano obbligatori e istantanei

Chi provoca un incidente con morti o lesioni stradali potrà essere accompagnato subito in ospedale per il prelievo coattivo. Facciamo chiarezza
Il DDL introduttivo dell'omicidio stradale ha modificato il codice penale, il codice di procedura penale e il codice della strada. Le novità sono molte: una di queste è l'introduzione di una procedura speciale (art. 359-bis c.p.p.) che consente alla Polizia Giudiziaria di accompagnare i conducenti coinvolti in incidenti mortali o con feriti gravi, presso il più vicino presidio ospedaliero per effettuare i prelievi necessari ad accertare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. La procedura prevede che gli ufficiali di PG siano autorizzati anche oralmente dal PM di turno, e che sia fatto avviso al difensore di fiducia. Rimangono innumerevoli perplessità sull'applicazione pratica della norma.
LA NUOVA PROCEDURA Il DDL approvato in Senato il 2 marzo scorso, nell'introdurre le figure dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali, ha modificato diverse norme penali. Una delle modifiche di particolare interesse, è quella che riguarda il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. La norma, prevista dall'art. 359-bis c.p.p., già prevedeva una procedura di prelievo coattivo nell'arco di 48 ore. Il comma 3bis, introdotto ora, prevede un'ipotesi speciale di procedura urgente, stante la necessità di effettuare tutti i controlli nell'immediatezza dell'evento. Così, il PM, che prima adottava con decreto la decisione e ne richiedeva la conferma entro 48 ore al GIP, ora autorizza “anche oralmente” la Polizia Giudiziaria all'accompagnamento coatto del conducente coinvolto in casi di omicidio stradale o lesioni stradali presso il più vicino presidio ospedaliero, perché venga sottoposto all'esecuzione coattiva del prelievo. E' previsto altresì l'avvertimento al difensore del fermato, perché possa assistere all'esecuzione del prelievo. In seguito il PM chiederà al GIP la convalida del provvedimento.
CHI DECIDE L'AMBITO DI APPLICAZIONE? Il comma 3bis dell'art. 359-bis c.p.p., suscita più di un dubbio fin dall'esordio letterale: “Nei casi di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale…”. Ebbene: premesso che evidentemente i prelievi coattivi devono essere effettuati nel più breve tempo possibile (l'alcolemia scende notevolmente nel tempo), chi stabilisce “su due piedi” che il conducente sia imputabile di omicidio stradale, o lesioni stradali? O meglio: in quanti casi la responsabilità di un conducente appare del tutto nebulosa e dubbia? E' evidente che su questo piano, si sacrifica il diritto dei cittadini a non sottoporsi a esami invasivi, sulla scorta di una valutazione delle forze di polizia che non può che essere sommaria.
ALTRI DUBBI SULLE MODALITA' OPERATIVE Altre perplessità le suscitano le possibili modalità con cui si dovrebbe realizzare, sul piano pratico, il “prelievo coattivo”. E' evidente che si deve riporre grande fiducia nella capacità persuasiva delle forze dell'ordine. Altrimenti mi chiedo come il legislatore abbia immaginato di far infilzare il conducente “accompagnato” dalle forze dell'Ordine dai sanitari del presidio ospedaliero più vicino. Probabilmente si ripone fiducia nella serie di conseguenze rilevanti penalmente che derivano dal “rifiuto a oltranza”, come le sanzioni previste dall'art. 186 comma 7 e 187 comma 8 del C.d.S., che si aggiungerebbero a quelle previste poi per lo stato di ebbrezza o alterazione eventualmente provato “coattivamente”, o anche le sanzioni per resistenza all'azione legittima del pubblico ufficiale. Si devono immaginare situazioni potenzialmente esplosive, in cui peraltro le Forze dell'Ordine potranno trincerarsi dietro l'esimente di cui all'art. 51 c.p., che prevede che “l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”.
GLI INSEGNAMENTI DI ANNI DI GIURISPRUDENZA Un altro aspetto preoccupante dell'entrata in vigore di questa norma, come in generale di tutte le norme introdotte intorno all'omicidio stradale, è il contrasto che si avverte tra i principi elaborati dalla giurisprudenza pluriennale sulla normativa che regola la guida in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti. Sembra anzi vi sia stata la volontà del legislatore di superare gli ostacoli che i principi di diritto penale hanno inevitabilmente frapposto nell'applicazione di norme male armonizzate e troppo stratificate. La “prova sul campo” di dette norme ci ha insegnato molto: innanzitutto che raggiungere la piena prova del grado di ebbrezza, o dell'alterazione di stupefacenti è difficile. Non mancano sentenze che evidenziano problemi di affidabilità dell'etilometro (leggi qui), mentre è pacifico che la presenza di sostanze psicotrope nelle urine non ci dice nulla sull'effettiva alterazione del soggetto al momento della guida, o dell'evento lesivo. Quindi, già solo per questo, è pericoloso aggravare le sanzioni (già di per sé molto pesanti) della guida in stato di ebbrezza alcolica o alterazione da stupefacenti, perché si rischia di rovinare la vita di persone innocenti. Se questo non bastasse, mi chiedo, alla luce della recente giurisprudenza di Cassazione che ha dato grande importanza alla presenza del difensore dell'interessato, leggi qui, come pensano di dare effettività al diritto del fermato di essere sottoposto agli esami tossicologici alla presenza del proprio avvocato. Soprattutto con riferimento all'alcolemia, che, come ricordato più sopra, scende col passare delle ore. Per tacere infine del fatto, che, secondo un rigoroso ragionamento giuridico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non si poteva, in caso di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest o test sulle sostanze stupefacenti, applicare l'aggravante dell'incidente stradale in stato di ebbrezza, cui erano ricollegate alcune conseguenze estremamente gravose (divieto di accesso ai Lavori Socialmente Utili, revoca patente). Questa presa di posizione degli Ermellini tracciava indubbiamente una netta distinzione tra il conducente riconosciuto come ubriaco grave o drogato, e il conducente che si rifiuta di sottoporsi al test. Ora con un intervento legislativo slegato dal resto del sistema sanzionatorio, si cerca di superare, senza elaborare, il percorso giurisprudenziale tracciato. Vedremo se questa previsione funzionerà, o se rimarrà impigliata nelle maglie dei principi del sistema penale, che hanno spalle più larghe di chi ha scritto questa e le altre norme, e di chi ha applaudito alla loro entrata in vigore.