Omicidio stradale: in arrivo la legge ma con pene meno severe

Omicidio stradale: in arrivo la legge ma con pene meno severe Il disegno legge che introduce il reato di omicidio stradale approda alla Camera. Ma le pene non sono così severe

Il disegno legge che introduce il reato di omicidio stradale approda alla Camera. Ma le pene non sono così severe

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27 Ottobre 2015 - 09:10

Sgombriamo il campo dagli equivoci: il reato di omicidio stradale, in discussione alla Camera dopo l'ok del Senato, se verrà approvato non sarà volontario. Siamo lontani dal reato di omicidio volontario concepito inizialmente da diversi progetti di legge: strada facendo, il reato è diventato meno grave, con pene meno severe. Siamo davanti a un omicidio stradale colposo, dovuto a imprudenza, imperizia. Quindi, chi causa incidenti gravi in stato alterato da alcol o droga non verrà accusato di omicidio volontario (non poteva non sapere che correva il rischio di uccidere), ma di omicidio colposo. Seppure aggravato rispetto all'attuale omicidio colposo.

QUANTI ANNI DI RECLUSIONE – Tutto ruota attorno agli anni di reclusione: con tre livelli di gravità. Primo: c'è l'omicidio accaduto per semplice violazione del codice della strada e rimane quella già in vigore, da due a sette anni. Secondo: incidente mortale guidando con un tasso alcolemico nel sangue di minimo 0,8 grammi/litro, oppure in caso gravissime infrazioni. La pena va da quattro a dieci anni. Terzo: guida sotto l'effetto di stupefacenti o con oltre 1,5 grammi/litro (0,8 grammi/litro se si guidano camion o autobus): la pena detentiva va da otto a 12 anni. Sanzioni inasprite se le lesioni gravi o la morte riguardano più persone, o se si guida senza patente e assicurazione. E per l'omicidio di più persone sotto l'effetto di stupefacenti, tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi e fuga dal luogo dell'incidente, la pena può arrivare a 27 anni. E niente ergastolo della patente: non c'è il ritiro a vita della licenza di guida. Ma solo un prolungamento della sospensione: sarà possibile ottenere una nuova patente dopo cinque anni, nel caso di lesioni, o dopo 15 anni nei casi di omicidio. Il termine sale a 30 anni nei casi più gravi.

NON SOLO ALCOL E DROGA – Pertanto, la stessa pena si applicherà anche a chi commette l'omicidio procedendo in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita. O attraversando un incrocio con il semaforo rosso o circolando contromano. O anche a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

OCCHIO AGLI EMENDAMENTI –  Qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà: lo prevede un emendamento al ddl sull'omicidio stradale della relatrice per la commissione Giustizia, Alessia Morani (Pd), approvato in seconda commissione a Montecitorio. Un secondo emendamento della relatrice aggiunge in premessa a quello che sarà il nuovo articolo del codice penale (il 589-bis) l'attuale disposizione già contenuta nel vigente articolo 589, che punisce con la reclusione da due a sette anni l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

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